Il sito di caccia per i cacciatori: notizie, cani e fucili da caccia, fauna selvatica, abbigliamento, munizioni, riviste ed aziende venatorie, cacciare in italia e nel mondo

COME ADERIRE PUBBLICITÀ SHOPPING CONTATTI
 
FAQ - LEGGI E NORMATIVE
 

Domanda: Esiste una distanza minima per cacciare vicino a luoghi frequentati da persone?

 

Risposta: La domanda è un pò vaga per cui cerchiamo di fare chiarezza. Innanzi tutto le distanze minime per lesercizio venatorio sono disciplinate dalla legge nazionale 157/92 e definite all´articolo 21 - Divieti. Scorrendo tale articolo vengono elencati i divieti di caccia si per quanto riguarda l´esercizio in specifiche aree che le distanze da alcune situazioni che prevedono la presenza umana. Oltre i divieti c´è il buon senso che dovrebbe aiutare a limitare l´esercizio venatorio in aree frequentate dall´uomo e non disciplinate. Per esempio in un bosco frequentato in quel momento da molti cercatori di funghi.

 
 

Domanda: Che cosa è il calendario venatorio

 

Risposta: E´ un provvedimento emanato da ogni Regione sotto varie forme giuridiche. Esso elenca le modalità con le quali nella Regione e per il periodo al quale si riferisce si può svolgere l´attività venatoria. Principalmente disciplina i tempi di prelievo delle varie specie cacciabili, gli orari, i giorni di caccia, i tempi e le modalità per l´addestramento cani.

 
 

Domanda: Che cosa è il tesserino venatorio

 

Risposta: E´ un documento personale di verifica assiociato all´intestario del porto d´armi per uso caccia. Sullo stesso sono riportati gli ATC consentiti, a forma di caccia prescelta. All´inizio della battua di caccia sul tesserino occorre annotare la giornata di caccia e se si effettua in territorio libero o in azienda privata. All´abbattimento dei capi gli stessi, secondo le modalità grafiche del singolo tesserino, vanno annotati sullo stesso. Le Regioni provvedono a distribuire prima dell´inizio di ogni stagione venatoria, i tesserini venatori. Secondo quanto previsto dalla Regione lo stesso va restituito al termine della stagione venatoria.

 
 

Domanda: Quali cose occorre fare o produrre per ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia?

 

Risposta: La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni ed è rilasciata dalla Questura in conformità alle leggi di Pubblica Sicurezza, tramite apposita concessione, dopo il conseguimento dell´abilitazione all´esercizio venatorio. per i cnoseguimento occorre sostenere un esame da sostenere presso l´Amministrazione Provinciale che nomina una specifica commissione. Le materie d´esame sono le seguenti: a) legislazione venatoria b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili c) armi e munizioni di caccia e relativa legislazione d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole e) norme di pronto soccorso. L´abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte e cinque le materie. Per sostenere l´esame il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità e se non ha svolto il servizio militare di certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da un poligono di tiro.

 
 

Domanda: Quando si devono pagare le tasse di concessione regionale e governativa, per il rinnovo del porto d´armi?

 

Risposta: Le tasse devono essere pagate, per ciascun anno successivo a quello di emanazione della licenza, prima dell´uso dell´arma e non è dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso. I versamenti dei tributi possono essere effettuati, per ogni annualità, soltanto a decorrere dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza ed hanno validità esclusivamente fino al giorno precedente a quello di inizio della successiva annualità: nell´esempio di rilascio di licenza in data 1° settembre, le annualità successive alla prima hanno tutte inizio in data 1° settembre e terminano con il 31 agosto dell´anno successivo: pertanto i relativi versamenti possono essere effettuati soltanto a partire dal 1° settembre ed hanno validità solo fino al 31 agosto dell´anno successivo e ciò indipendentemente dal numero di giorni che separano la data del versamento da quella di scadenza, che, nel caso limite di pagamento effettuato il 31 agosto, consente la validità della licenza per un solo giorno (il 31 agosto stesso).

 
  Indietro
 
CALENDARIO EVENTI
lu ma me gi ve sa do
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Settembre  2010  

L'AZIENDA
della SETTIMANA
MD TECNICACCIA
Archivio  
LA CACCIA
IL TIRO
NEWS
CACCIA IN FIERA è un marchio: Fierashop S.a.s. Piazza Libertà 26 - 06061 Castiglione del Lago (PG) - P. IVA 02968460549 - email: info@cacciainfiera.it - Tel. +39 327 1697906