OMESSA CUSTODIA DELLE ARMI a cura dell’avv. Barbara Bastianon

La pubblicazione di questo articolo, tratto da Caccia 2000 Luglio 2011, Organo d´Informazione dell´Associazione Cacciatori Bellunesi, ci è stata gentilmente concessa dal Sig Sandro Pelli, Presidente di ACB, che cordialmente ringraziamo.

Mi sono giunti, attraverso la redazione del Vostro giornale, alcuni quesiti su ciò che prescrive la legge circa la custodia delle armi.

I Riferimenti normativi sono i seguenti:
Le fattispecie di omessa custodia di armi sono attualmente disciplinate dall’art. 20, 1° e 2° co., legge 18-4-1975, n. 110 nonché dall’art. 20 bis della stessa legge, introdotto dall’art. 9, 1° co., d.l. 13-5-1991, n. 152, convertito in legge 12-7-1991, n. 203. La disposizione codicistica contenuta nell’art. 702 c.p., la cui formulazione precettiva è stata in parte riprodotta nel nuovo art. 20 bis da ultimo citato, è stata espressamente abrogata dall’art. 9, 2° co., d.l. 13- 5-1991, n. 152, convertito in legge 12-7-1991, n. 203.

Il 1° co. dell’art. 20 legge n. 110 del 1975 contiene due distinte ed autonome prescrizioni: l’una diretta genericamente a chiunque detenga armi ed esplosivi di qualsiasi genere; l’altra a chi eserciti professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi ovvero sia autorizzato alla raccolta o collezione di armi. «La custodia delle armi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 e degli esplosivi» – prevede la prima parte dell’art. 20, 1° co. – «deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica».

La seconda parte dell’art. 20 legge n. 110 cit. prescrive «chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza».

Il 2° co. dell’art. 20 legge n. 110 cit. sanziona l’inosservanza ai precetti dianzi descritti, stabilendo che «chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l’arresto da uno a tre mesi e con l’ammenda fino a lire un milione».

I commi successivi sanzionano l’omessa denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque natura.
L’art. 20 bis legge n. 110 del 1975, introdotto dall’art. 9, 1° co., d.l. 13-5-1991, n. 152 convertito in legge 12-7-1991, n. 203, sanziona al pari dell’abrogato art. 702 c.p., i comportamenti, attivi e negativi, che rendano armi ed esplosivi disponibili a persone le quali, a causa della minore età ovvero di stato di incapacità naturale nonché di mera inesperienza, potrebbero commettere reati contro la vita e l’incolumità personale.

È punibile, «salvo che il fatto costituisca più grave reato», con l’arresto fino a due anni «chiunque consegna» – recita l’art. 20 bis, 1° co. – «a minori degli anni diciotto, che non siano in possesso della licenza dell’autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un’arma fra quelle indicate nel 1° e 2° co. dell’art. 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici».

Custodia d’armi
Prevista dall’art. 20 legge 18-4-1975, n. 110 L’art. 20, 1° co., legge n. 110 del 1975 prescrive uno specifico dovere di custodia per coloro che detengono o comunque abbiano la disponibilità di armi da guerra o oggetti ad esse equiparati ovvero di armi comuni da sparo o di esplosivi. Le prescrizioni debbono essere osservate da chiunque detenga o disponga delle armi ed esplosivi nonché da coloro – quali i fabbricanti, commercianti e titolari di officine di riparazione – che esercitano professionalmente «attività» in materia di armi ed esplosivi ovvero hanno autorizzazioni alla raccolta o collezione.

La ratio della norma è quella di imporre che siano osservate cautele idonee ad impedire che armi o esplosivi possano in qualsiasi modo venire in possesso di chiunque, all’insaputa o, comunque, al di fuori del controllo dell’autorità di sicurezza competente, frustrando in tal modo quel particolare rigore che, con le varie leggi in materia, il legislatore ha adottato allo scopo di prevenire una diffusione e circolazione incontrollata di armi e di esplosivi. Più semplicemente si è osservato che il bene giuridico tutelato è «l’interesse alla sicurezza pubblica» al cui scopo la norma espressamente prevede che la custodia delle armi deve essere assicurata con ogni diligenza.

Questaspecifica connotazione dell’interesse tutelato distingueva l’ipotesi criminosa in parola da quella di cui all’abrogato art. 702 c.p., diretta a prevenire delitti contro l’incolumità personale.
L’art. 20, 1° co., contiene due autonomi e distinti precetti la cui violazione è sanzionata dal 2° co. dell’articolo medesimo: il primo pone a carico di chiunque il dovere di assicurare la custodia di armi ed esplosivi «con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica»; il secondo è diretto, invece, esclusivamente a coloro che esercitano professionalmente l’attività in materia di armi o esplosivi, ai quali si fa carico non solo di provvedere alla custodia «con ogni diligenza» ma anche di «adottare e mantenere efficienti le difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza».

Si è in presenza, in entrambe le ipotesi, di reato omissivo proprio che si configura nel mancato compimento dell’azione che si attendeva dal soggetto in base a quanto prescritto da una norma. Non rileva, dunque, ai fini della realizzazione del reato, che vi sia stato l’effettivo impossessamento delle armi o di esplosivi da parte di terzi estranei, quale evento della condotta omissiva. Benché tale evento possa comunque derivare dall’omessa custodia, al soggetto si imputa di non avere posto in essere l’azione doverosa tipica e non il non avere impedito il verificarsi dell’evento dannoso, per altro non richiesto dalla norma in parola quale elemento costitutivo del reato.

La «situazione tipica» dalla quale sorge il dovere di assicurare la custodia di armi o di esplosivi «con ogni diligenza» è rappresentata dalla detenzione, il porto o il trasporto di armi di cui agli artt. 1 e 2 legge n. 110 del 1975 o di esplosivi.

«Situazione tipica», viceversa, dalla quale sorge l’ulteriore dovere di «adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall’autorità di pubblica sicurezza» è rappresentata dalla detenzione di armi da parte di fabbricanti, commercianti, riparatori e di quant’altri esercitino attività «professionali» ovvero da parte dei soggetti regolarmente autorizzati alla raccolta o alla collezione di armi.

Il dovere di custodia da parte del detentore comune o qualificato riguarda le armi di cui agli artt. 1 e 2 legge n. 110 del 1975 e gli esplosivi. Sono ricomprese, quindi, le armi da guerra e tipo guerra e congegni e strumenti ad esse equiparate dall’art. 1 legge n. 110 del 1975 nonché le armi comuni da sparo elencate e balisticamente descritte nell’art. 2 della stessa legge.

Ne discende che non sono oggetto di specifico dovere di custodia, la cui inosservanza è penalmente sanzionata dalla norma in questione, le armi proprie non da sparo, le cosiddette armi bianche, in quanto non annoverabili tra le armi da guerra né tanto meno elencate nell’art. 2. Sembra, inoltre, che atteso lo specifico ed esclusivo riferimento alle «armi» di cui agli artt. 1 e 2 legge n. 110 del 1975, che siano anche escluse, quali oggetto dello specifico dovere di custodia, le munizioni, sia da guerra che per arma comune da sparo.

Se è incontestabile che dopo l’entrata in vigore della legge n. 110 del 1975 le armi da guerra o tipo guerra non possono essere detenute da privati, non mancano, però, a questa regola generale eccezioni, quale quella della detenzione legittima anteriore all’entrata in vigore della legge medesima ovvero di acquisto per successione delle stesse armi (art. 10, 2° co.).

In queste ipotesi residuali, dunque, l’obbligo di custodia di armi da guerra incombe anche sui privati. In conclusione, può ragionevolmente ritenersi che «con ogni diligenza» significhi adottare le cautele che l’esperienza richiede per prevenire che le armi possano «agevolmente » venire in possesso di terzi estranei.

DOMANDA: Lasci la macchina alla fine della caccia (fuori di un bar o di una casa di amici ecc.) ovviamente chiusa con all’interno il fucile dentro il fodero. Cos’è?

RISPOSTA: Secondo la Corte di Cassazione configura il reato di omissione di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi in quanto vi è la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell’arma lasciata alla loro portata”. (Cass. pen. Sez. I, 30-03-2006, n. 13006).


DOMANDA: Si dovrebbe portarlo all’interno del bar, ma i Clienti cosa direbbero?

RISPOSTA
: Se è dentro la custodia e privo di munizioni nessuno può dire niente… Raccomandazione: attenti all’alcol però, sapete che fine fa poi la licenza.


DOMANDA : Se nello stesso caso tolgo l’otturatore o l’asta sottocanna (dipende dal tipo di fucile) e me li metto in tasca rendendo a tutti gli effetti l’arma inoffensiva cos’è?

RISPOSTA: Non ho trovato sentenze specifiche su questo argomento… personalmente ritengo che, in questo caso, si possa lasciare in auto, in quanto l’eventuale impossessamento, da parte di terzi, sarebbe riferita ad un oggetto, di fatto, senza potenzialità offensive.