ACQUISTARE E VENDERE ARMI a cura dell’avv. Barbara Bastianon
La pubblicazione di questo articolo, tratto da Caccia 2000 Aprile 2010, Organo d´Informazione dell´Associazione Cacciatori Bellunesi, ci è stata gentilmente concessa dal Sig Sandro Pelli, Presidente di ACB, che cordialmente ringraziamo
Gentili Lettori,
ecco un piccolo vademecum sulle modalità ed i requisiti necessari per acquistare e cedere le armi, a seconda della loro diversa tipologia.
L’ACQUISTO
L’acquisto di un’arma da sparo presuppone che l’acquirente sia in possesso di un’autorizzazione rilasciata dal Questore, ai sensi dell’art. 35/4° comma del T.U.L.P.S. Questa norma, di carattere generale, contempla due importanti eccezioni, che riguardano:
– le armi ad aria o gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule;
– le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890.
In virtù della Legge n. 526 del 21 dicembre 1999 e del decreto del Ministero dell’Interno n. 362 del 9 agosto 2001, per l’acquisto di armi appartenenti a queste due categorie non si richiede alcuna autorizzazione.
IL NULLAOSTA
Per acquistare una delle armi comuni da sparo è necessario possedere un titolo d’acquisto, chi non ha un porto d’armi dovrà munirsi di un nullaosta all’acquisto. Questo documento è rilasciato dall’autorità di polizia e per averlo occorre recarsi presso la Questura o al Commissariato della Polizia di Stato competente per territorio in base al luogo di residenza dell’interessato.
Per ottenere il nullaosta è necessario compilare una domanda, in carta legale, nella quale il richiedente, che deve aver compiuto la maggiore età e se obiettore di coscienza deve aver ottenuto la riammissione dal Servizio Nazionale Civile, specifica obbligatoriamente il motivo dell’acquisto (es. difesa abitativa, pratica dello sport ecc.). Occorre allegare un certificato medico, una marca da bollo e fotocopia di un documento di identità.
Entro 90 giorni, come previsto dalla L. n. 241/90, salvo cause ostative, viene rilasciato il nulla osta valido su tutto il territorio nazionale, ai sensi della circolare del Ministero nr. 559/C.19673.10179(3) del 29.09.2000, per trenta giorni, ma può essere rinnovato per uguale periodo.
In pratica, una volta ottenuto il nullaosta, è possibile acquistare l’arma; il passo successivo sarà la compilazione della dichiarazione di vendita.
LE LICENZE DI PORTO D’ARMI
Mentre il nullaosta è un titolo d’acquisto occasionale (serve per effettuare un solo acquisto, anche se di più armi), le licenze di porto d’armi sono invece dei titoli d’acquisto permanenti, ossia possono essere utilizzati per acquistare armi e munizioni più volte, fintanto che sono in corso di validità.
Le licenze di porto d’armi sono di quattro tipi:
– licenza di porto di fucile per lo sport del tiro a volo;
– licenza di porto di fucile per uso di caccia;
– licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale; – licenza di porto di fucile per difesa personale.
Esse abilitano all’acquisto di qualunque tipo di arma comune da sparo.
LA DICHIARAZIONE DI VENDITA
Chi cede un’arma ad un’altra persona è tenuto, oltre a verificare la validità del nulla osta ovvero a controllare che il porto d’armi non sia scaduto, a compilare una dichiarazione di vendita dell’arma (o delle armi nel caso siano più di una). Questa dichiarazione può essere redatta in carta libera e deve indicare le generalità del cedente (data e luogo di nascita, indirizzo), quelle del compratore, gli estremi del titolo d’acquisto (numero del nullaosta, oppure numero e data di rilascio del porto d’armi) nonché tutti i dati identificativi dell’arma (tipo, marca, calibro, numero di matricola ed eventuale numero del catalogo nazionale).
Se l’acquirente utilizza il nullaosta, questo è ritirato dal venditore. Se la transazione avviene fra due privati cittadini, la dichiarazione di vendita è compilata in due copie originali, entrambe firmate dal venditore e controfirmate dal compratore. Ognuna delle due parti tratterrà una copia del documento. Se il venditore è un armiere, sarà suo compito compilare la dichiarazione di vendita dell’arma, che consegnerà all’interessato; di solito è utilizzato un modulo stampato recante l’intestazione dell’armeria.
L’ACQUISTO DELLE ARMI ANTICHE
Per la legge italiana sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate prima del 1890. E’ possibile acquistare le armi antiche con le stesse metodologie relative alle armi comuni da sparo, ossia con il nullaosta o con un porto d’armi. Vi è però un’ulteriore possibilità: costituisce titolo d’acquisto per le armi antiche la licenza di collezione per le stesse. Anche per le armi antiche è necessario compilare la dichiarazione di vendita e anche il possesso di queste armi deve essere denunciato.
L’ACQUISTO DELLE MUNIZIONI E DELLE POLVERI
Per l’acquisto delle munizioni (cartucce) e della polvere da lancio (o polvere da sparo), utilizzata da chi spara con armi ad avancarica o da chi ricarica “domesticamente” le cartucce, sono necessari gli stessi documenti per l’acquisto delle armi comuni da sparo: il nulla osta o un porto d’armi.
L’ACQUISTO DI ARIA COMPRESSA AVANCARICA LIBERE Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica non superiore a 7,5 joule e le repliche a colpo singolo di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, possono essere acquistate solo da maggiorenni muniti di valido documento di riconoscimento (Legge n. 526 del 21 dicembre 1999 e Decreto del Ministero dell’Interno n. 362 del 9 agosto 2001); è consentita la loro cessione e il comodato purchè avvengano con scrittura privata tra maggiorenni.
L’ACQUISTO DI BOSSOLI, INNESCHI, PALLE
Per questi altri componenti della cartuccia, che sono di libera vendita, non è necessario alcun titolo per procedere al loro acquisto.
L’ACQUISTO DI ARMI DISATTIVATE
La legge prevede che, seguendo particolari norme, le armi da sparo (sia comuni, sia da guerra) possano essere rese inattive in forma definitiva (circolare del Ministero dell’Interno n. 557/B.50106.D2002 del 20.09.2002 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 234 del 05.10.2002); in tal caso questi oggetti non sono più “armi” ai fini della legge e, pertanto, possono essere acquistati e detenuti liberamente da chiunque.
A cura dell´Avv. Barbara Bastianon