LA RESPONSABILITA´ PER DANNI A TERZI DEI COSTRUTTORI DEGLI APPOSTAMENTI FISSI O “ALTANE” di Avv. Barbara Bastianon
La pubblicazione di questo articolo, tratto da Caccia 2000 Dicembre 2012, Organo d´Informazione dell´Associazione Cacciatori Bellunesi, ci è stata gentilmente concessa dal Sig Sandro Pelli, Presidente di ACB, che cordialmente ringraziamo.
Gentili Lettori,
mi è stato sottoposto dal Gent. mo Sandro Pelli, un Vostro quesito in merito alla responsabilità del cacciatore o dell’associazione venatoria che abbia installato un appostamento fisso, nel caso in cui un terzo vi acceda senza permesso e subisca dei danni.
Va detto, innanzitutto, che la L. 11 febbraio 1992, n. 157, contenente le “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”, all’art. 5 prevede che “Le regioni emanano norme per l’autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell’annata venatoria 1989-1990”, precisando poi che “L’accesso con armi proprie all’appostamento fisso con l’uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all’articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all’appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo”.
E’ competenza delle province, poi, predisporre i piani faunistico- venatori, all’interno dei quali si individuano le zone idonee all’installazione delle cosiddette altane, autorizzandone la costituzione e il mantenimento. Nel caso della Provincia di Belluno, è il Piano faunistico provinciale 2009-2014 a definire i suddetti aspetti.
Per quanto riguarda, più nello specifico, l’accessibilità dei cacciatori e di terzi estranei alle altane, invece, varie Province – tra le quali, tuttavia, al momento non figura la nostra – si sono premurate di emanare dei regolamenti dedicati appositamente all’esercizio venatorio negli appostamenti fissi di caccia.
Tali regolamenti sono tutti strutturati in modo assai simile tra loro, si prenda ad esempio il “Regolamento provinciale relativo all’esercizio venatorio negli appostamenti fissi di caccia” della Provincia di Rimini. Esso, all’art. 12 (capo IV, sezione I) prevede che
“1.Il titolare di appostamento può chiedere l’inserimento nell’autorizzazione di nominativi di sostituti che lo rappresentano quando è assente.
2. Il numero dei sostituti è così definito:
a) Appostamenti di terra: massimo due sostituti;
b) Appostamenti di terra serviti da laghetto, di acqua e per la caccia ai colombacci: massimo tre sostituti.
3. All’interno dell’appostamento possono esercitare l’attività venatoria cacciatori invitati con la obbligatoria presenza del titolare o di almeno un sostituto; è necessario che gli stessi abbiano optato per la medesima forma di caccia del titolare.”
Ciò pare evidentemente escludere di per sé l’accessibilità da parte di terzi estranei non autorizzati, siano essi cacciatori o meno, alle altane installate sul territorio.
Tuttavia, per ottenere con certezza e a priori un esonero di responsabilità per danni nei confronti dei terzi, si ritiene opportuno che il cacciatore autorizzato all’installazione dell’altana abbia cura di adottare ulteriori misure.
La prima è posta in evidenza dal vademecum “Sicurezza a caccia”, pubblicato dal Comitato Nazionale Caccia e Natura; all’interno di tale documento, nel paragrafo specificamente dedicato alle altane, si può leggere che “se il territorio ove (l’altana) si trova è suscettibile di frequentazione da parte di non cacciatori, un cartello deve avvertire del suo utilizzo riservato alla caccia”(pag. 21).
La seconda è contenuta nella Determinazione della Provincia di Treviso n. 3768/2012, avente ad oggetto il “Piano di eradicazione del cinghiale nel Zona Faunistica delle Alpi – biennio 2012/2014”; nell’allegato A a tale atto (“Attività per l’eradicazione del cinghiale dai punti sparo autorizzati dalla Provincia”) si evidenzia il punto 8), il quale dispone che “gli appostamenti “non naturali” – artefatti (altane o simili) – devono essere provvisti di cartelli visibili indicanti il divieto di accesso e la sollevazione di responsabilità per danni a cose o persone a seguito dell’utilizzo improprio dell’appostamento”.
Pur in assenza di provvedimenti sul piano nazionale o regionale che impongano tali comportamenti a tutti coloro che esercitano l’arte venatoria mediante il ricorso alle altane, si può ritenere che gli accorgimenti suddetti possano assumere il carattere di regole di condotta generali. In tal modo, infatti, si ricaverebbero delle regole di comportamento che ciascun cacciatore può seguire allo scopo di non incorrere in responsabilità verso terzi nel caso di danni derivati a questi dall’accesso non autorizzato all’appostamento fisso installato.
In altre parole, non si richiede che il cacciatore chiuda con un lucchetto l’altana o, tanto meno, vigili costantemente su di essa per impedire l’accesso ai terzi non autorizzati: è sufficiente, invece, ma necessario, che egli si premuri di segnalare diligentemente, mediante affissione in luogo visibile degli appositi cartelli, lo scopo esclusivamente venatorio dell’installazione e il correlato divieto di accesso ai soggetti non autorizzati, precisando altresì il proprio esonero dalla responsabilità per danni di qualsivoglia genere, occorsi a persone o cose in seguito ad utilizzo improprio e/o non autorizzato dell’altana.