COME SI DEVONO DETENERE E TRASPORTARE LE ARMI a cura dell’avv. Barbara Bastianon

La pubblicazione di questo articolo, tratto da Caccia 2000 Dicembre 2009, Organo d´Informazione dell´Associazione Cacciatori Bellunesi, ci è stata gentilmente concessa dal Sig Sandro Pelli, Presidente di ACB, che cordialmente ringraziamo. 


Gentili Lettori,
nell’intervento di questo numero ho pensato di fare con Voi un breve “ripasso” di nozioni che, probabilmente, la stragrande maggioranza dei cacciatori ha ormai acquisite, ma che, tuttavia, ripetere non guasta sicuramente a nessuno: repetita iuvant!
In particolare, vorrei precisare alcuni concetti legali in materia di “detenzione di armi”.
La legge dice che le armi devono essere conservate con la “dovuta diligenza”: cosa si intende con questo?
Si intende che il detentore di un’arma deve mettere in atto tutte quelle precauzioni che impediscano a chiunque, se non al titolare della denuncia di detenzione, di impossessarsene e di maneggiarle.

In diverse Province nazionali i Questori hanno da tempo imposto ai cittadini residenti od ivi domiciliati, prescrizioni particolari che riguardano i metodi di conservazione delle armi. Un esempio è l’utilizzo di un armadio blindato: quindi, nel caso di trasferimenti in località diverse da quella di residenza, è bene informarsi sulla presenza o meno di tali possibili restrizioni.

A proposito di trasferimenti con armi, è bene ricordare che le armi devono essere trasportate scariche e in “busta” o in apposita custodia:questo per evitare che si incorra nel reato di porto abusivo di armi, ossia nel trasporto di un’arma che viene considerata in “pronto uso”. La legge impone infatti che il trasferimento di un’arma avvenga come semplice trasporto di un oggetto inerte, ossia non in grado di sparare o di essere caricato in tempi brevi.
Mai lasciare le armi in bella vista e magari incustodite sull’autovettura!

Costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, si è più volte espressa nel configurare il reato di “incauta custodia” nel caso di armi rubate durante il loro trasporto a bordo di autoveicoli, nel caso questi siano stati lasciati temporaneamente incustoditi.

Da ultimo, un veloce excursus sulle possibili cause di sospensione o revoca della Licenza di caccia.
Come ben saprete, la Licenza di caccia è “un’autorizzazione di polizia” quindi, assoggettata al Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, a leggi del Ministero della Sanità, a leggi speciali e alla legge venatoria. 

E´ importante ricordarsi di tale aspetto in quanto, in caso di violazioni alle leggi o ai regolamenti sopra indicati, questa sarà soggetta a rivalutazione con possibilità di sospensione o revoca da parte del Questore.
Ciò avviene quando:
– vengono a mancare in tutto, o in parte, determinati aspetti sanitari (abuso di sostanze alcoliche – uso di sostanze stupefacenti – malattie che vanno ad incidere nelle facoltà mentali, ecc.)
– viene a modificarsi la posizione giuridica del soggetto davanti alla legge (condanne per furto – rapina – omessa custodia di armi, ecc.)
– si verificano, da parte del titolare la licenza, comportamenti non consoni in ambito sociale (comportamenti che sfociano in diatribe con personale addetto al controllo venatorio, si frequentano pregiudicati, ecc.)
– avvengono violazioni di carattere venatorio (la stessa legge prevede i singoli casi di sospensione o revoca)
– avviene un abuso del titolo (abbattimento di specie protette, caccia in zone di divieto, trasporto dell’arma carica, ecc.)

Nel salutarVi, quello che ritengo sia sempre il miglior consiglio per chi detiene un’arma: siate prudenti!

a cura dell’avv. Barbara Bastianon