CALENDARIO VENATORIO ABRUZZESE: IL TAR RIBALTA LA DECISIONE CAUTELARE SU TURDIDI E CESENA
La recente Sentenza 558/25 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) dell’Abruzzo segna un punto di svolta nel contenzioso tra l’amministrazione regionale e le associazioni ambientaliste in merito al calendario venatorio 2025/2026.
L’organo giurisdizionale ha infatti respinto il ricorso presentato dalla Stazione Ornitologica Abruzzese (SOA) e dalla Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC), ripristinando le date iniziali fissate dalla Giunta regionale per la chiusura della stagione di caccia a tordo bottaccio, tordo sassello e cesena.
RIAPERTE LE DATE INIZIALI: LA VITTORIA DELLA GIUNTA REGIONALE
Il contenzioso verteva specificamente sulla durata della stagione venatoria per tre specie di Turdidi: il tordo bottaccio, la cui chiusura è stata confermata al 19 gennaio, e il tordo sassello e la cesena, per le quali il termine è stato esteso al 31 gennaio. In precedenza, un’ordinanza cautelare dello stesso TAR aveva temporaneamente accolto le istanze ambientaliste, suggerendo un anticipo al 10 gennaio, in linea con il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Il pronunciamento definitivo, tuttavia, ha capovolto questa posizione, fornendo chiare indicazioni sulle priorità interpretative e la gerarchia delle fonti tecnico-scientifiche.
L’ADERENZA AI “KEY CONCEPTS” EUROPEI
Il TAR ha motivato la sua decisione sottolineando la coerenza della delibera regionale con l’ultima versione del documento europeo denominato “Key concepts”, aggiornato a inizio 2025.
Inoltre, la sentenza affronta direttamente il peso dei pareri scientifici nazionali. Pur riconoscendo l’importanza del parere di ISPRA – che per tutte e tre le specie aveva suggerito l’anticipo della chiusura al 10 gennaio – il TAR ha stabilito che non può essere assegnata a tale parere una prevalenza assoluta. In caso di posizioni discordi, il parere del Comitato Tecnico Faunistico-Venatorio Nazionale (CTFVN) assume un rilievo significativo, in quanto l’organo gode di una “composizione mista e ampiamente rappresentativa delle varie componenti ambientali e scientifiche del settore”.
L’AUTONOMIA REGIONALE E LA DISCREPANZA DEI DATI
La sentenza ribadisce un principio cruciale in materia di gestione faunistico-venatoria: le Regioni hanno la facoltà di discostarsi dai pareri offerti da ISPRA o CTFVN qualora questi “si pongano in contrasto con i dati regionali più aggiornati e più accurati e con [le indicazioni europee], dando così luogo a incongruenze palesi”. Questa lettura rafforza la discrezionalità regionale nell’adozione di calendari venatori basati su evidenze locali e direttive europee prevalenti.
Un ulteriore punto contestato dalle associazioni e respinto dal TAR riguardava la richiesta di chiusura venatoria identica per le tre specie (tordo bottaccio, tordo sassello e cesena) per evitare il rischio di confusione tra esse nel caso in cui la caccia fosse chiusa per una ma aperta per le altre. I giudici hanno respinto questa argomentazione, presumendo che i cacciatori autorizzati siano in grado di distinguere le specie cacciabili da quelle protette, avendo sostenuto un esame d’abilitazione che prevede proprio il loro riconoscimento.
CONCLUSIONI E ONERI DI GIUDIZIO
In conseguenza del rigetto del ricorso, le due associazioni ambientaliste (SOA e LNDC) sono state condannate al pagamento delle spese di giudizio, che ammontano a 2.000 euro da liquidare alla Regione Abruzzo, 2.000 euro al Ministero dell’Agricoltura e 2.000 euro alla Federcaccia.
Il calendario venatorio abruzzese è dunque convalidato, fissando per cesena e tordo sassello l’apertura al 1° ottobre 2025 e la chiusura al 31 gennaio 2026.


































