IN PIEMONTE SI INTERVIENE SULLA LEGISLAZIONE VENATORIA

Regione Piemonte attraverso il suo strumento, la Giunta, ha apportato modifiche alla legge sulla caccia, creando alcune perplessità in particolare nell’ambito della Federcaccia Piemontese.

Ecco gli interventi di modifica alla legge sulla caccia.
Art. 16.
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2018)
1. Il comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è abrogato.

Art. 17.
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 5/2018)
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 5/2018 è sostituita dalla seguente:
“e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria, gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi nonché il loro accertamento, sentiti gli ATC e CA.”.

Art. 18.
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2018)
1. Il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:
“7. Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria inoltra, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio regionale, al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all’ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che deve essere esaminata dall’amministrazione nel rispetto dei termini di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l’apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell’area interessata.”.

Art. 19.
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 5/2018)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 5/2018 è aggiunto il seguente:
“4 bis. I comitati di gestione degli ATC e dei CA per motivate esigenze ambientali, territoriali o faunistico-gestionali, possono richiedere una deroga al divieto di cui al comma 4. La Giunta regionale definisce i criteri per il riconoscimento e adotta i relativi provvedimenti.”.

Art. 20.
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 5/2018)
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione, in attuazione della l. 157/1992, anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio per favorire il loro impegno nella gestione e nella salvaguardia dei beni faunistico-ambientali, determina in modo adeguato le dimensioni spaziali e faunistiche dei singoli ambiti venatori. Il cacciatore residente in Piemonte fissa la propria residenza venatoria nell’ ATC o CA ove ritira il proprio tesserino venatorio regionale. Ulteriori ammissioni sono consentite, previo consenso dei rispettivi organi di gestione, nel rispetto del numero totale di cacciatori ammissibili. Il prelievo nei confronti della tipica fauna alpina, è comunque limitato al solo CA di residenza venatoria.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 5/2018, le parole:”di estensione non inferiore a 50.000 ettari venabili” sono soppresse.

Art. 21.
(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 5/2018)
1. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 5/2018 dopo le parole: “miglioramento dell’ambiente è inserita la seguente: ”naturale”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 5/2018 dopo le parole: “di protezione” sono inserite le seguenti: “e incremento”.

Art. 22.
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 5/2018)
1. Il comma 9 dell’articolo 11 della l.r. 5/2018, è sostituito dal seguente:
“9. Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge 157/1992 e mantenere l’equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui al comma 7, ad esclusione dei rappresentanti degli enti locali compresi nell’ATC o nel CA, non possono esercitare attività ricadenti in altre categorie.”.
2. Dopo il comma 16 dell’articolo 11 della l.r. 5/2018 è aggiunto il seguente:
“16 bis. Per la caccia di selezione agli ungulati e in particolar modo alla specie cinghiale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 23 comma 1 lettera i), la Giunta regionale, sentito l’ISPRA, può regolamentarne il prelievo che potrà svolgersi due ore prima del sorgere del sole e due ore dopo il tramonto.”.

Art. 23.
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 5/2018)
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:
“2. I cacciatori residenti in altre regioni o all’estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale. ”.

Art. 24.
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 5/2018)
1. Al comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 5/2018 le parole: “galliformi alpini” sono sostituite dalle seguenti: “tipica fauna alpina”.
2. Il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:
“5. Durante l’esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l’attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.”.
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 5/2018 è aggiunto il seguente:
“5 bis. La Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all’articolo 18 della l. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.”.

Art. 25.
(Modifiche dell’articolo 24 della l.r. 5/2018)
1. La lettera aaa) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 5/2018 è sostituita dalla seguente:
“aaa) mancato utilizzo sia sul lato dorsale sia ventrale di bretelle o capi di abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.”.
2. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 5/2018 le parole: “alle specie: coturnice e fagiano di monte” sono sostituite dalle seguenti: “alla tipica fauna alpina”.
3. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 24 della l.r. 5/2018 è abrogata.

Art. 26.
(Modifiche dell’articolo 28 della l.r.5/2018)
1. Il comma 2 dell’articolo 28 è abrogato.
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 28 della l.r. 5/2018 è aggiunto il seguente:
“8 bis. I termini per la definizione della pianificazione faunistica regionale di cui all’articolo 6 comma 3 e della pianificazione faunistica provinciale di cui all’articolo 7, comma 1 sono prorogati rispettivamente di 3 anni e di 4 anni decorrenti dalla relativa scadenza.”.

Art. 27.
(Modifiche all’articolo 30 della l.r. 5/2018)
1. Alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 5/2018 dopo le parole: “della legge 157/1992” sono aggiunte le seguenti: “ed il loro accertamento;”

 

 

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