AB – Agrivenatoria Biodiversitalia ha presentato una formale diffida al Consiglio regionale della Toscana contestando alcune disposizioni contenute nel nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR).
Al centro della questione c’è il criterio utilizzato per il calcolo delle superfici destinate alle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) e alle Aziende Agrituristico Venatorie (AAV).
Secondo l’associazione, il Piano introduce un limite basato sul criterio “comprensoriale” che sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. Il riferimento indicato da AB è al limite del 15% della superficie agro-silvo-pastorale su base provinciale.
Il nodo del calcolo delle superfici
La contestazione riguarda il Volume “Pianificazione” del PFVR e, nello specifico, i punti 2.2.1, dedicato alle AFV, e 2.2.2, relativo alle AAV, nel paragrafo “Funzionamento ed autorizzazione”.
È in queste disposizioni che, secondo AB, viene introdotto il meccanismo contestato per determinare le superfici destinabili agli istituti privati.
Per le province organizzate in un solo comprensorio, il Piano stabilisce che la quota di territorio agro-silvo-pastorale destinata agli istituti privati – AFV, AAV e centri privati di riproduzione della fauna selvatica – non possa superare il 15% della superficie agro-silvo-pastorale provinciale.
La situazione cambia, invece, per le province suddivise in due comprensori.
Cosa succede nelle province con due comprensori
Secondo quanto contestato da AB, qualora la superficie complessivamente occupata dagli istituti privati superi il 10% a livello provinciale, il limite massimo del 15% viene successivamente calcolato con riferimento al singolo comprensorio.
È proprio questo passaggio a rappresentare il punto centrale della diffida.
Per Agrivenatoria Biodiversitalia, infatti, la normativa di riferimento individua nella superficie agro-silvo-pastorale provinciale il parametro per l’applicazione della soglia del 15% e non introduce il singolo comprensorio come ulteriore elemento per il calcolo.
L’associazione sostiene pertanto che il nuovo criterio finisca per introdurre una limitazione che non sarebbe prevista dalle leggi richiamate.
La contestazione sulla gerarchia delle fonti
Alla base della posizione di AB c’è anche un richiamo al principio della gerarchia delle fonti del diritto.
Secondo l’associazione, un atto di programmazione amministrativa come il Piano Faunistico Venatorio Regionale non può modificare né derogare alle disposizioni contenute nelle leggi che ne costituiscono il riferimento normativo.
La diffida richiama in particolare la legge nazionale 157/1992 e la legge regionale Toscana 3/1994, indicate da AB come le norme che fissano il limite del 15% su base provinciale.
Da qui la richiesta di eliminare dal PFVR il criterio che lega il calcolo della superficie al singolo comprensorio.
La diffida al Consiglio regionale della Toscana
Per affrontare quella che considera un’incongruenza normativa, AB ha notificato al Consiglio regionale una formale diffida, accompagnata da una richiesta di riesame e di intervento in autotutela.
L’associazione chiede innanzitutto di non mantenere all’interno del Piano la disposizione che, secondo la sua interpretazione, risulterebbe in contrasto con la normativa vigente, con specifico riferimento all’articolo 16, comma 1, della legge 157/1992 e all’articolo 6, comma 6, della legge regionale 3/1994.
La richiesta riguarda inoltre la rimozione dei riferimenti al termine e al criterio del “comprensorio” per la determinazione delle superfici concedibili alle AFV e alle AAV.
AB chiede il ripristino del limite provinciale
La posizione dell’associazione è quindi orientata al ritorno a un unico criterio di calcolo: il 15% della superficie agro-silvo-pastorale provinciale, indipendentemente dal numero di comprensori nei quali la provincia è suddivisa.
Per AB, il limite dovrebbe essere applicato esclusivamente su questa base, senza una successiva ripartizione della soglia tra i singoli comprensori.
La diffida si inserisce così nel confronto sul nuovo Piano Faunistico Venatorio della Toscana e riguarda direttamente le condizioni di gestione e autorizzazione degli istituti faunistici privati.
Il Consiglio regionale è ora chiamato a esaminare la richiesta dell’associazione e, secondo quanto sollecitato da AB, a intervenire in autotutela sulla disposizione contestata.





















