Per rinnovare il porto d’armi occorre presentare una nuova domanda, produrre una certificazione psicofisica aggiornata e sottoporsi nuovamente alle verifiche dell’autorità di pubblica sicurezza. Il rinnovo non è automatico e la domanda presentata prima della scadenza non proroga la validità della vecchia licenza.
La procedura e i documenti cambiano parzialmente in base al tipo di titolo:
- licenza di porto di fucile per uso caccia;
- licenza di porto di fucile per l’esercizio del tiro a volo, comunemente chiamata porto d’armi sportivo;
- licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale.
Quanto dura il porto d’armi?
| Tipo di licenza | Durata | Autorità competente |
|---|---|---|
| Porto di fucile per uso caccia | Cinque anni | Questore |
| Porto di fucile per tiro a volo | Cinque anni | Questore |
| Porto di pistola per difesa personale | Licenza annuale; libretto quinquennale | Prefetto |
La data esatta di scadenza deve essere controllata sul documento. Non bisogna confondere la durata della licenza con gli adempimenti annuali necessari per svolgere determinate attività, come il pagamento delle tasse e il possesso dell’assicurazione per l’esercizio venatorio.
Quanto tempo prima deve essere presentata la domanda?
È consigliabile avviare la procedura almeno 60 giorni prima della scadenza. Alcuni uffici suggeriscono un anticipo maggiore, anche di 90 o 120 giorni, in relazione ai tempi necessari per le verifiche e la stampa del nuovo documento.
Non esiste però un termine operativo uniforme adottato da tutte le Questure e Prefetture. È quindi opportuno controllare con anticipo le istruzioni dell’ufficio competente.
Presentare la domanda prima della scadenza non permette di continuare a utilizzare automaticamente la vecchia licenza dopo la data indicata sul documento.
Dove si presenta la domanda?
Per il rinnovo del porto di fucile per caccia o tiro a volo, la domanda deve essere indirizzata al Questore della provincia di residenza. Può essere presentata, secondo l’organizzazione territoriale:
- alla Questura;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza competente;
- alla Stazione dei Carabinieri, quando nel Comune non è presente un ufficio di Polizia;
- con le eventuali modalità telematiche ammesse dall’ufficio.
Il rinnovo del porto di pistola per difesa personale è invece di competenza della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, anche quando la domanda viene materialmente consegnata tramite un Commissariato o una Stazione dei Carabinieri.
Quali documenti servono per il rinnovo?
Per il porto di fucile per uso caccia o sportivo vengono normalmente richiesti:
- modulo di domanda compilato e sottoscritto;
- certificato di idoneità psicofisica in corso di validità;
- due fotografie recenti formato tessera, una delle quali eventualmente autenticata;
- marche da bollo nella quantità e nell’importo vigenti;
- ricevuta del pagamento del costo del nuovo libretto;
- licenza e libretto scaduti oppure copia del documento ancora valido, da consegnare successivamente in originale;
- copia del documento di identità;
- dichiarazioni sostitutive richieste dalla modulistica;
- eventuale dichiarazione relativa ai conviventi;
- ulteriori documenti indicati dalla Questura competente.
Per la licenza da caccia possono essere richieste anche le ricevute relative alla tassa di concessione governativa e alla tassa regionale. Importi e coordinate di pagamento devono essere verificati sulle pagine della Questura e della Regione interessate.
Come si ottiene il nuovo certificato medico?
Il richiedente deve normalmente procurarsi dal proprio medico di fiducia il certificato anamnestico e sottoporsi alla visita presso una struttura o un medico autorizzato.
Il certificato di idoneità psicofisica può essere rilasciato dagli uffici medico-legali delle aziende sanitarie locali e dagli altri sanitari autorizzati dalla normativa, operanti nelle rispettive strutture di appartenenza.
La visita serve a verificare nuovamente i requisiti visivi, uditivi e motori e l’assenza di patologie psichiche o dipendenze incompatibili con l’uso delle armi.
Riferimento: Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998.
Bisogna ripetere l’esame di maneggio delle armi?
Per il normale rinnovo del porto di fucile per uso caccia o tiro a volo, generalmente non è necessario ripetere l’esame di idoneità al maneggio delle armi.
La Questura può però richiedere documentazione integrativa in situazioni particolari. Per alcune tipologie di licenza o in occasione del rinnovo del libretto per difesa personale possono inoltre essere richieste attestazioni tecniche aggiornate secondo le indicazioni della Prefettura competente.
Bisogna ripetere l’esame venatorio?
No. L’abilitazione all’esercizio venatorio, una volta conseguita, non deve essere nuovamente ottenuta a ogni rinnovo del porto di fucile.
Il cacciatore deve però continuare a rispettare tutti gli adempimenti necessari per esercitare concretamente la caccia, tra cui pagamenti, assicurazione, tesserino venatorio, iscrizione agli ambiti territoriali ed eventuali ulteriori prescrizioni regionali.
Il rinnovo viene concesso automaticamente?
No. Il rinnovo costituisce una nuova valutazione dell’idoneità e dell’affidabilità del titolare.
L’autorità verifica nuovamente:
- l’idoneità psicofisica;
- l’assenza delle cause ostative previste dagli articoli 11 e 43 TULPS;
- l’eventuale presenza di condanne o procedimenti sopravvenuti;
- episodi di violenza, minacce o gravi conflitti familiari;
- abuso di alcol o uso di sostanze stupefacenti;
- la corretta custodia delle armi;
- eventuali violazioni commesse durante la caccia o l’attività di tiro;
- ogni altra circostanza indicativa del possibile abuso delle armi.
Il fatto di avere ottenuto precedenti rinnovi non attribuisce un diritto incondizionato a riceverne altri.
Come si rinnova il porto di pistola per difesa personale?
La licenza per difesa personale deve essere rinnovata ogni anno, mentre il relativo libretto deve essere rinnovato ogni cinque anni.
Oltre ai requisiti sanitari e di affidabilità, il titolare deve dimostrare che permane l’effettiva necessità di circolare armato. Non è sufficiente richiamare genericamente le motivazioni accolte in passato.
Devono essere prodotti documenti aggiornati relativi all’attività svolta e alla situazione di rischio. Se il bisogno non è più attuale, il Prefetto può negare il rinnovo anche se la licenza era stata regolarmente concessa negli anni precedenti.
Che cosa accade se il porto d’armi scade durante l’attesa?
Dalla data di scadenza il vecchio titolo non autorizza più il porto, il trasporto, l’acquisto o l’impiego dell’arma facendo affidamento su quella licenza.
Durante l’attesa del nuovo documento non è quindi possibile:
- andare a caccia utilizzando la licenza scaduta;
- recarsi al poligono trasportando le armi sulla base del vecchio titolo;
- acquistare armi o munizioni esibendo il documento scaduto;
- portare una pistola per difesa personale;
- compiere altri atti per i quali sia richiesta una licenza valida.
Per un trasferimento necessario dell’arma occorre verificare con la Questura la possibilità di ottenere una specifica autorizzazione al trasporto.
Si possono continuare a detenere le armi?
La scadenza del porto d’armi non comporta automaticamente l’obbligo di cedere le armi regolarmente denunciate. Il titolare può continuare a detenerle nel luogo indicato nella denuncia, purché non sia stato emesso un provvedimento di divieto, ritiro o sequestro e siano rispettati gli obblighi sanitari e di custodia.
Il mero detentore che non possiede più una licenza valida deve presentare ogni cinque anni il certificato medico previsto dall’articolo 38 TULPS. Il mancato adempimento può determinare l’avvio del procedimento per il ritiro delle armi.
Che cosa succede se non si vuole più rinnovare?
Chi non intende rinnovare può continuare a detenere le armi regolarmente denunciate, rispettando l’obbligo della certificazione medica quinquennale e le regole di custodia.
In alternativa può:
- cedere le armi a una persona autorizzata;
- venderle tramite un’armeria;
- richiederne la rottamazione;
- trasferirle con l’autorizzazione necessaria.
La cessione, il trasferimento o la rottamazione devono essere documentati e comunicati all’autorità secondo le procedure previste.
Un esempio pratico
Un cacciatore presenta la domanda di rinnovo un mese prima della scadenza, ma il nuovo documento non è ancora pronto quando la vecchia licenza perde validità. Anche se la pratica è in lavorazione, il cacciatore non può andare a caccia né trasportare il fucile facendo affidamento sulla ricevuta della domanda.
Può continuare a conservare il fucile nel luogo regolarmente denunciato, adottando le necessarie misure di custodia, salvo eventuali provvedimenti dell’autorità.
Riferimenti normativi essenziali
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, in particolare articoli 11, 38, 39, 42 e 43;
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del TULPS;
- Legge 18 giugno 1969, n. 323, per la licenza relativa al tiro a volo;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 22, per la licenza di porto di fucile per uso caccia;
- Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104;
- Legge 18 aprile 1975, n. 110, per la capacità tecnica e la disciplina generale delle armi.
Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce la consultazione delle disposizioni vigenti. Documenti, termini consigliati, importi e modalità di presentazione possono essere aggiornati o differire territorialmente. La domanda di rinnovo non proroga automaticamente la licenza scaduta: prima di portare, trasportare o acquistare armi e munizioni è necessario verificare di possedere un titolo valido e consultare la Questura o la Prefettura competente.






















