L’esportazione temporanea consente a una persona residente in Italia di portare legalmente all’estero una o più armi per un periodo limitato e per una finalità specifica, come una battuta di caccia o una competizione sportiva, con l’obbligo di riportarle in Italia alla conclusione del viaggio.
La procedura cambia a seconda che la destinazione si trovi nell’Unione europea oppure in un Paese extra-UE. Devono inoltre essere rispettate le norme dello Stato di destinazione, dei Paesi attraversati, della dogana e del vettore utilizzato.
Che cos’è un’esportazione temporanea?
Nell’esportazione temporanea l’arma lascia il territorio italiano senza essere venduta o trasferita definitivamente a un soggetto estero. Rimane di proprietà e nella disponibilità del titolare italiano e deve rientrare entro il periodo autorizzato.
Le finalità normalmente ammesse per i privati sono:
- partecipazione a una battuta di caccia;
- partecipazione a una gara o manifestazione sportiva;
- allenamento presso una struttura autorizzata;
- riparazione, valutazione o esposizione, attraverso le differenti procedure previste.
L’esportazione temporanea non deve essere utilizzata per realizzare una vendita o una cessione definitiva all’estero.
Che cosa serve per viaggiare nell’Unione europea?
Per gli spostamenti temporanei tra Stati membri assume particolare importanza la Carta europea d’arma da fuoco, rilasciata dalla Questura alle persone autorizzate a detenere e trasportare le armi che vi vengono iscritte.
Il cacciatore o tiratore deve normalmente portare con sé:
- la Carta europea d’arma da fuoco valida;
- la licenza italiana di porto o trasporto in corso di validità;
- un documento d’identità valido per l’espatrio;
- la documentazione che dimostra la finalità del viaggio;
- gli eventuali permessi richiesti dallo Stato di destinazione;
- la documentazione prevista per il trasporto delle munizioni.
Per una gara può essere utile o necessario presentare l’invito dell’organizzatore, l’iscrizione alla competizione o una dichiarazione della federazione sportiva. Per un viaggio di caccia possono essere richiesti l’invito, il contratto venatorio, la licenza locale e i documenti relativi all’organizzatore.
La Carta europea è sufficiente?
Non sempre. La Carta europea facilita la circolazione, ma non annulla le leggi nazionali. Ogni Stato può prevedere autorizzazioni preventive, divieti per determinate categorie di armi, limiti sulle munizioni o condizioni particolari.
Prima della partenza bisogna verificare:
- se la categoria dell’arma è ammessa nel Paese di destinazione;
- se occorre un’autorizzazione preventiva;
- quali documenti provano la finalità venatoria o sportiva;
- quante armi e munizioni possono essere introdotte;
- come devono essere trasportate e custodite;
- se occorre dichiararle alla frontiera o alla polizia locale.
Le verifiche devono riguardare anche gli Stati attraversati. Un’arma consentita nel Paese di destinazione potrebbe essere vietata o sottoposta ad autorizzazione in uno dei Paesi di transito.
Che cosa serve per un Paese extra-UE?
Per portare temporaneamente armi comuni da sparo fuori dall’Unione europea è normalmente necessaria una licenza di esportazione temporanea, rilasciata dall’autorità italiana competente, oltre al permesso di importazione temporanea richiesto dallo Stato di destinazione.
La domanda deve essere presentata con adeguato anticipo alla Questura, indicando:
- Paese di destinazione e Stati di transito;
- motivo del viaggio;
- date previste di uscita e rientro;
- tipo, marca, modello, calibro e matricola delle armi;
- numero e tipo delle munizioni;
- mezzo di trasporto e valico o aeroporto utilizzato;
- eventuale organizzatore della caccia o della gara.
L’autorizzazione italiana non sostituisce quella dello Stato estero. Entrambe devono essere ottenute prima della partenza.
Quante armi e munizioni si possono esportare?
La disciplina italiana sull’esportazione temporanea per uso venatorio o sportivo prevede, in via generale, un limite di tre armi e ottocento cartucce.
Il quantitativo effettivamente trasportabile può però essere inferiore in base:
- alla licenza rilasciata dalla Questura;
- alle regole del Paese di destinazione;
- alle norme dei Paesi attraversati;
- alle condizioni della compagnia aerea o del vettore;
- ai limiti previsti per il trasporto di merci pericolose.
Prima del viaggio bisogna quindi fare riferimento al quantitativo espressamente indicato nei documenti rilasciati, senza applicare automaticamente i limiti ordinari previsti per la detenzione in Italia.
Quali documenti possono essere richiesti dalla Questura?
La domanda può richiedere, secondo il caso:
- modulo di richiesta compilato;
- documento d’identità e passaporto;
- licenza di porto d’armi valida;
- copia della denuncia di detenzione;
- Carta europea d’arma da fuoco, quando applicabile;
- invito o iscrizione alla gara;
- invito, contratto o autorizzazione per l’attività venatoria;
- permesso di importazione temporanea dello Stato estero;
- elenco delle armi e delle munizioni;
- marche da bollo ed eventuali ricevute richieste.
Modulistica, documenti e modalità di presentazione possono variare. È quindi necessario consultare l’Ufficio armi della Questura competente.
Che cosa accade alla dogana?
Quando le armi escono dal territorio doganale dell’Unione europea devono essere presentate, insieme alla relativa documentazione, all’autorità doganale competente.
La dogana può verificare:
- corrispondenza tra arma e licenza;
- marca, modello, calibro e matricola;
- numero e tipologia delle munizioni;
- titolo di esportazione;
- effettiva uscita dei materiali dal territorio doganale.
La documentazione doganale deve essere conservata, perché può essere richiesta per dimostrare la regolare uscita e il successivo rientro delle armi.
Come devono essere trasportate le armi?
Durante il viaggio le armi devono essere:
- completamente scariche;
- chiuse in custodie o valigette resistenti;
- non immediatamente utilizzabili;
- separate dalle munizioni;
- costantemente controllate o affidate al vettore secondo le procedure previste.
Il possesso di un’autorizzazione all’esportazione temporanea non consente di portare l’arma carica o pronta all’uso durante il viaggio.
Come si viaggia in aereo?
La compagnia aerea deve essere avvertita al momento della prenotazione e deve accettare il trasporto. Armi e munizioni non possono essere introdotte nel bagaglio a mano.
Generalmente viene richiesto che l’arma sia scarica e collocata in un contenitore rigido chiuso, mentre le munizioni devono essere confezionate separatamente negli imballaggi ammessi.
Le compagnie aeree applicano propri limiti, prenotazioni obbligatorie, costi e procedure di consegna. Per le munizioni sportive e venatorie viene comunemente previsto un massimo di 5 chilogrammi lordi per passeggero, previa approvazione del vettore, anche quando l’autorizzazione italiana consenta una quantità maggiore.
È possibile attraversare un Paese senza fermarsi?
Il semplice transito non esclude l’applicazione della legge dello Stato attraversato. Ciò vale anche per un viaggio in automobile senza pernottamento e per alcuni transiti aeroportuali.
Bisogna verificare se occorra un’autorizzazione di transito e se l’arma sia ammessa in quel territorio. Particolare attenzione è necessaria quando l’itinerario attraversa uno Stato non appartenente all’Unione europea o prevede il ritiro e la riconsegna dei bagagli durante uno scalo.
Come si custodiscono le armi all’estero?
Durante il soggiorno devono essere rispettate le regole locali di custodia. Non è sufficiente applicare soltanto la disciplina italiana.
Prima della partenza è opportuno verificare se le armi debbano essere:
- depositate presso l’organizzatore venatorio;
- custodite in una cassaforte della struttura;
- consegnate alla polizia locale;
- depositate presso un’armeria o un poligono;
- mantenute separate dalle munizioni.
Non bisogna lasciare le armi incustodite nell’automobile o affidarle informalmente al personale dell’albergo.
Che cosa bisogna fare al rientro in Italia?
Le stesse armi indicate nella documentazione di uscita devono rientrare entro il periodo consentito. Al ritorno occorre presentarsi alla dogana quando previsto e conservare la documentazione che attesti la reintroduzione.
È importante controllare che:
- le matricole corrispondano a quelle indicate nell’autorizzazione;
- il rientro avvenga entro la scadenza;
- le munizioni residue siano ammesse nei limiti di detenzione italiani;
- la dogana abbia effettuato o registrato le formalità richieste.
Se un’arma viene venduta, perduta, rubata o trattenuta all’estero, non può essere semplicemente omessa al rientro: il fatto deve essere immediatamente comunicato alle autorità locali e italiane.
Che cosa fare in caso di furto o smarrimento all’estero?
Il furto o lo smarrimento deve essere denunciato immediatamente alla polizia del Paese in cui è avvenuto. Devono inoltre essere informate la Questura italiana competente, l’autorità doganale e, quando necessario, l’Ambasciata o il Consolato italiano.
La denuncia deve indicare marca, modello, calibro e matricola dell’arma, oltre agli estremi della licenza di esportazione temporanea e della Carta europea.
Un esempio pratico
Un cacciatore italiano vuole partecipare a una battuta in un Paese extra-UE con due fucili. Prima del viaggio contatta la Questura e richiede la licenza di esportazione temporanea, allegando le denunce, il porto di fucile, l’invito dell’organizzatore e il permesso rilasciato dallo Stato di destinazione.
Comunica inoltre le armi alla compagnia aerea e verifica le regole del Paese nel quale effettuerà lo scalo. Alla partenza presenta armi, munizioni e documenti alla dogana; al ritorno completa le formalità necessarie per dimostrare il regolare rientro degli stessi fucili.
Riferimenti normativi essenziali
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, in particolare articoli 31, 38 e 42;
- Legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 16;
- Decreto interministeriale 14 settembre 2016, relativo all’uscita dal territorio doganale e all’esportazione temporanea delle armi;
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, relativo ai trasferimenti e alla Carta europea d’arma da fuoco;
- Direttiva UE 2021/555, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;
- Regolamento UE n. 258/2012, relativo alle autorizzazioni di esportazione di armi da fuoco;
- Codice doganale dell’Unione;
- normativa dello Stato di destinazione e degli Stati attraversati;
- regole applicate dal vettore e dall’aeroporto utilizzati.
Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce le indicazioni della Questura, dell’autorità doganale, del vettore o delle autorità straniere. Prima di partire è necessario verificare la disciplina italiana, quella del Paese di destinazione e di ogni Stato attraversato, ottenere tutte le autorizzazioni richieste e controllare che ciascuna arma sia correttamente indicata nei documenti. La Carta europea d’arma da fuoco non garantisce da sola il diritto di introdurre qualsiasi arma in tutti gli Stati dell’Unione europea.






















