Il cacciatore munito dei titoli necessari può entrare nei fondi privati per esercitare legittimamente la caccia, anche senza il consenso del proprietario, purché il terreno non sia sottratto all’attività venatoria e non ricorra uno dei divieti previsti dalla legge.
Questo principio, stabilito dall’articolo 842 del Codice civile, non attribuisce però al cacciatore un diritto generale di utilizzare liberamente la proprietà altrui. L’accesso è consentito soltanto per l’esercizio venatorio e deve avvenire nel rispetto delle persone, delle coltivazioni, degli animali domestici, delle distanze di sicurezza e delle disposizioni nazionali e regionali.
Che cosa stabilisce l’articolo 842 del Codice civile?
L’articolo 842 prevede che il proprietario di un fondo non possa impedire l’ingresso per l’esercizio della caccia, salvo che:
- il fondo sia chiuso secondo le modalità stabilite dalla legge;
- siano presenti colture in atto suscettibili di danno;
- il terreno sia stato legittimamente sottratto alla programmazione venatoria;
- l’attività venatoria sia vietata per effetto di altre disposizioni.
Il proprietario può sempre opporsi all’ingresso di chi intenda cacciare senza possedere una valida licenza. Il cacciatore deve inoltre essere in regola con tutti gli altri documenti richiesti per l’esercizio venatorio.
Il consenso del proprietario è necessario?
Di regola no. Quando il fondo rientra nel territorio nel quale la caccia è consentita e non sussistono divieti, il cacciatore può accedervi senza dover chiedere preventivamente il permesso al proprietario.
Il principio non vale in ogni proprietà privata. Un giardino, un cortile, una pertinenza dell’abitazione o un terreno regolarmente escluso dalla caccia non diventano accessibili soltanto perché si trovano all’interno di un territorio venatorio.
Il cacciatore dovrebbe comunque comportarsi con prudenza e correttezza. Quando incontra il proprietario, l’agricoltore o il conduttore del fondo, è buona regola presentarsi, evitare discussioni e verificare l’eventuale presenza di persone, mezzi agricoli o bestiame.
Che cos’è un fondo chiuso?
Un fondo chiuso è un terreno delimitato in modo conforme ai requisiti previsti dall’articolo 15 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.
La delimitazione deve essere costituita:
- da un muro o da una rete metallica di altezza non inferiore a 1,20 metri;
- oppure da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia una profondità di almeno 1,50 metri e una larghezza di almeno 3 metri.
Il proprietario o il conduttore deve comunicare l’esistenza del fondo chiuso agli uffici regionali competenti. Il terreno deve inoltre essere segnalato con tabelle collocate lungo il perimetro secondo le modalità previste dalla normativa.
Nel fondo chiuso l’esercizio venatorio è vietato. Il cacciatore non può superare la recinzione, aprire cancelli, creare varchi o danneggiare le tabelle.
Un semplice cartello “proprietà privata” vieta la caccia?
La sola presenza di un cartello generico con la scritta “proprietà privata”, “vietato l’accesso” o “vietata la caccia” non è sempre sufficiente a trasformare il terreno in un fondo chiuso o in un’area legalmente sottratta alla caccia.
Il divieto deve trovare fondamento nella legge o in un provvedimento dell’autorità competente. Possono quindi avere valore:
- le tabelle di un fondo chiuso regolarmente costituito;
- le tabelle di un’oasi di protezione o di una zona di ripopolamento e cattura;
- la segnalazione di un parco o di una riserva naturale;
- le tabelle di un’area nella quale l’autorità abbia vietato la caccia;
- la segnalazione di colture individuate come suscettibili di danno;
- le tabelle relative a istituti faunistico-venatori soggetti a una disciplina particolare.
Il cacciatore non dovrebbe però ignorare automaticamente un cartello che ritiene irregolare. In presenza di dubbi è prudente non entrare, individuare con precisione il terreno e chiedere chiarimenti all’ATC, alla Polizia provinciale o all’ufficio regionale competente.
Quando il proprietario può escludere il fondo dalla caccia?
Il proprietario o il conduttore che intenda vietare l’attività venatoria può presentare una richiesta motivata all’amministrazione competente, secondo la procedura prevista dall’articolo 15 della Legge n. 157/1992 e dalla normativa regionale.
L’opposizione non produce automaticamente il divieto. Deve essere valutata dall’autorità e può essere accolta quando l’attività venatoria risulti in contrasto con esigenze di particolare rilievo, come:
- la conduzione agricola del fondo;
- la presenza di colture specializzate;
- attività sociali o ricreative;
- esigenze di tutela naturalistica o faunistica;
- motivi di sicurezza pubblica.
Il terreno è effettivamente sottratto alla caccia quando il procedimento si conclude con il riconoscimento dell’esclusione e l’area viene segnalata secondo le modalità prescritte.
Quando è vietato entrare nelle coltivazioni?
L’esercizio venatorio in forma vagante è vietato nei terreni con colture in atto suscettibili di danneggiamento. L’articolo 15 della Legge n. 157/1992 richiama, in particolare:
- coltivazioni erbacee da seme;
- frutteti specializzati;
- vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto;
- terreni coltivati a soia e riso;
- coltivazioni di mais destinate alla produzione di seme fino al raccolto;
- ulteriori colture individuate dalla Regione come suscettibili di danno.
Non ogni terreno agricolo è quindi automaticamente vietato alla caccia. Devono essere considerate la coltura presente, la fase produttiva, le disposizioni regionali e l’eventuale segnalazione.
Anche quando l’accesso sarebbe formalmente consentito, il cacciatore deve evitare di calpestare semine, rompere filari, attraversare campi durante le operazioni agricole o provocare danni con il passaggio proprio o dei cani.
Si può entrare nei cortili e nelle pertinenze delle abitazioni?
No. Il diritto di accesso venatorio non comprende cortili, aie, giardini, parchi privati, pertinenze delle abitazioni e aree strettamente utilizzate dalle persone.
In questi luoghi trovano applicazione specifici divieti venatori e le norme poste a protezione del domicilio e della sicurezza. Il cacciatore deve inoltre rispettare le distanze previste rispetto a case, fabbricati, stalle, recinti, strade e altri luoghi frequentati.
Si può attraversare il fondo privato con un’automobile?
No, l’articolo 842 non attribuisce il diritto di entrare o circolare con veicoli sui terreni privati. La possibilità di accedere a piedi per cacciare non autorizza a percorrere strade private, piste forestali, campi o poderi con automobili, fuoristrada, quad o motocicli.
Per transitare o parcheggiare con un veicolo occorre il consenso del proprietario o un diverso titolo che renda la strada liberamente accessibile. Devono essere rispettati anche i divieti regionali relativi alla circolazione fuoristrada e sulle strade forestali.
Il cacciatore può aprire un cancello?
Un cancello chiuso non deve essere forzato, scavalcato o danneggiato. Se delimita un fondo chiuso o una pertinenza, l’accesso è vietato.
Quando si tratta di un semplice cancello agricolo posto lungo un percorso altrimenti accessibile, il cacciatore deve comunque usare la massima prudenza. Non deve lasciare aperture che consentano la fuga del bestiame e non può superare dispositivi chiusi a chiave o accompagnati da una segnalazione legittima di divieto.
Quali regole valgono in presenza di bestiame?
La presenza di animali al pascolo richiede particolare attenzione. Il cacciatore deve:
- tenere il cane sotto controllo;
- non disturbare o inseguire gli animali domestici;
- non sparare in direzione del bestiame;
- evitare recinti, stalle, abbeveratoi e zone di alimentazione;
- allontanarsi se la situazione può provocare pericolo.
Le leggi regionali possono prevedere ulteriori limitazioni nei terreni destinati all’allevamento e al pascolo, soprattutto quando il bestiame è custodito allo stato brado o semibrado.
Il cacciatore può danneggiare recinzioni o colture?
No. Il diritto di accesso non autorizza a tagliare reti, abbattere paletti, rompere cancelli, rimuovere tabelle, attraversare coltivazioni arrecando danno o utilizzare strutture presenti nel fondo.
Il cacciatore risponde dei danni che provoca personalmente. Possono inoltre trovare applicazione le norme civili e penali relative al danneggiamento, oltre alle sanzioni previste dalla disciplina venatoria.
Se viene accidentalmente provocato un danno, è opportuno identificare il proprietario o il conduttore, comunicare l’accaduto e attivare la copertura assicurativa.
Chi risponde dei danni provocati dal cane?
Il proprietario o chi utilizza il cane risponde, in linea generale, dei danni cagionati dall’animale, salvo che riesca a dimostrare il caso fortuito. Il cane non deve quindi essere lasciato senza controllo in prossimità di coltivazioni delicate, allevamenti, abitazioni o strade.
L’assicurazione obbligatoria del cacciatore deve rispettare i requisiti previsti dalla legge, ma occorre verificare le condizioni della polizza, i massimali, le franchigie e l’effettiva copertura dei danni causati dai cani.
Si può entrare per recuperare un animale ferito?
Il recupero di un animale ferito non consente di ignorare i divieti di accesso. Se il selvatico entra in un fondo chiuso, in un’oasi, in un parco, in una proprietà recintata o in un’altra area vietata, il cacciatore non deve proseguire autonomamente armato.
È necessario contattare la Polizia provinciale, gli organi di vigilanza venatoria o il soggetto incaricato del recupero. Le procedure possono variare in base alla Regione e alla specie interessata.
La stessa prudenza è necessaria per recuperare un cane entrato in una proprietà non accessibile. L’esigenza di riprendere l’animale non autorizza a forzare cancelli o accedere alle pertinenze di un’abitazione.
Che cosa fare se il proprietario contesta l’accesso?
Anche quando ritiene di poter legittimamente entrare nel fondo, il cacciatore dovrebbe evitare qualsiasi discussione accesa. È prudente scaricare e mettere in sicurezza l’arma, allontanarsi e chiedere successivamente una verifica agli organi competenti.
Il cacciatore non deve tentare di imporre con la forza il proprio accesso. Il proprietario, a sua volta, non può stabilire arbitrariamente un divieto venatorio quando il fondo non possiede i requisiti richiesti dalla legge.
Eventuali irregolarità delle tabelle o contestazioni sull’inclusione del terreno nel territorio cacciabile devono essere risolte dall’autorità, non mediante un confronto diretto sul posto.
Un esempio pratico
Un cacciatore incontra un terreno agricolo privo di recinzione, compreso nell’ATC nel quale è iscritto e non interessato da colture suscettibili di danno. Se possiede tutti i documenti necessari, può normalmente accedervi a piedi per esercitare la caccia, rispettando distanze e regole di sicurezza.
Se, invece, il terreno è circondato da una rete conforme alla legge e regolarmente tabellato come fondo chiuso, non può entrare. Allo stesso modo, non può attraversare con il fuoristrada una strada poderale privata soltanto perché il fondo circostante è aperto all’attività venatoria.
Riferimenti normativi essenziali
- Codice civile, articolo 842 – Caccia e pesca;
- Codice civile, articolo 2052 – Danno cagionato da animali;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articoli 12, 14, 15 e 21;
- leggi regionali in materia faunistico-venatoria;
- piano faunistico-venatorio regionale o provinciale;
- calendario venatorio della Regione interessata;
- regolamenti dell’Ambito territoriale di caccia competente.
Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce la consultazione delle disposizioni vigenti. L’accesso a un fondo privato può dipendere dalla sua classificazione, dalle colture presenti, dalla regolarità delle tabelle, dai provvedimenti dell’autorità e dalla normativa regionale. Prima di entrare in un terreno sul quale esistano dubbi o contestazioni è opportuno sospendere l’attività e chiedere indicazioni alla Polizia provinciale, all’ATC o all’ufficio regionale competente.






















