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Quante armi si possono trasportare contemporaneamente?

Il titolare di una valida licenza di porto d’armi o di un titolo che abiliti al trasporto può trasportare contemporaneamente fino a sei armi comuni da sparo. Per trasportarne più di sei è necessario richiedere preventivamente una specifica autorizzazione alla Questura.

Il limite riguarda il trasporto, non il numero complessivo di armi che una persona può legalmente detenere. Chi possiede più di sei armi può quindi trasferirle in viaggi distinti, nel rispetto delle condizioni stabilite dal proprio titolo, oppure chiedere l’autorizzazione per effettuare un unico trasporto in quantità superiore.

Quali titoli consentono il trasporto?

Il trasporto può essere effettuato, nei limiti previsti, dal titolare di:

  • licenza di porto di fucile per uso caccia;
  • licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo;
  • licenza di porto d’armi per difesa personale;
  • carta di riconoscimento rilasciata agli appartenenti alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, comunemente chiamata “carta verde”, nei limiti indicati nel documento;
  • specifica licenza o autorizzazione al trasporto rilasciata dall’autorità competente.

Il titolo deve essere valido e deve consentire il trasporto per la destinazione e la finalità interessate. Una licenza scaduta non permette di continuare a trasportare liberamente le armi, anche se queste possono rimanere legalmente detenute presso il luogo denunciato.

Come si calcola il limite di sei armi?

Il limite si riferisce alle armi comuni da sparo complete trasportate contemporaneamente dalla stessa persona. Nel conteggio rientrano, in linea generale:

  • fucili da caccia;
  • carabine;
  • armi sportive;
  • pistole e revolver comuni;
  • armi ad aria compressa con energia superiore al limite previsto per quelle di libera vendita;
  • armi comuni detenute in collezione, quando ne sia autorizzato il trasporto.

La distinzione tra arma da caccia, sportiva o comune non permette di sommare limiti separati. Per esempio, tre fucili da caccia, due carabine sportive e una pistola costituiscono complessivamente sei armi.

Il limite vale per ogni persona o per ogni veicolo?

Il limite è collegato al titolo personale che autorizza il trasporto e non semplicemente alla capacità del veicolo.

La presenza di due persone munite di porto d’armi nella stessa automobile non consente automaticamente di caricare dodici armi senza ulteriori verifiche. Deve essere possibile individuare chi trasporta e ha la disponibilità di ciascuna arma; ogni soggetto deve possedere un titolo adeguato e poter dimostrare la legittima provenienza delle armi affidategli.

Quando più persone intendono trasportare nello stesso veicolo un numero complessivo superiore a sei armi, è prudente chiedere preventivamente indicazioni alla Questura, soprattutto se tutte le armi appartengono a un solo soggetto.

Che cosa serve per trasportare più di sei armi?

Per effettuare un unico trasferimento in numero superiore a sei occorre rivolgersi preventivamente alla Questura e richiedere l’autorizzazione prevista per lo specifico trasporto.

Nella domanda può essere necessario indicare:

  • numero e caratteristiche delle armi;
  • marca, modello, calibro e matricola;
  • luogo di partenza e destinazione;
  • giorno o periodo previsto;
  • motivo del trasferimento;
  • mezzo utilizzato;
  • misure adottate per la sicurezza;
  • eventuali soggetti che partecipano al trasporto.

La documentazione e i tempi di rilascio possono variare. La richiesta deve quindi essere presentata con adeguato anticipo e il trasporto non deve iniziare prima di avere ottenuto il provvedimento necessario.

Porto e trasporto sono la stessa cosa?

No. Nel porto l’arma è nella disponibilità del soggetto in condizioni che ne consentono il pronto impiego. Nel trasporto, invece, l’arma viene trasferita da un luogo a un altro come oggetto inerte e non deve essere immediatamente utilizzabile.

Durante il trasporto le armi devono essere:

  • completamente scariche;
  • inserite in custodie, valigie o contenitori adeguati;
  • non immediatamente disponibili;
  • preferibilmente separate dalle munizioni;
  • custodite in modo da impedirne l’accesso a persone non autorizzate.

Per le armi smontabili è prudente separare una parte essenziale, quando ciò può essere fatto in sicurezza e senza danneggiare l’arma. Non esiste però una regola generale che imponga lo smontaggio completo di ogni arma trasportata.

Le munizioni rientrano nel limite di sei?

No. Il limite di sei riguarda le armi comuni da sparo e non il numero delle confezioni o delle cartucce trasportate.

Le munizioni sono soggette a limiti e regole proprie. Possono essere trasportate soltanto se legalmente detenute, nella quantità consentita e con modalità sicure. È consigliabile conservarle nelle confezioni originali o in contenitori idonei, separate dalle armi e protette da urti, calore e accessi non autorizzati.

Il fatto di poter trasportare sei armi non consente di superare i limiti di detenzione o trasporto previsti per cartucce e polveri.

Le parti essenziali vengono conteggiate come armi complete?

Una canna, un otturatore, un carrello o un altro componente essenziale trasportato separatamente non costituisce automaticamente un’arma completa da conteggiare come una delle sei.

Le parti essenziali restano però soggette alla disciplina delle armi per quanto riguarda acquisto, denuncia, provenienza e trasporto. Inoltre, se i componenti trasportati permettono di assemblare ulteriori armi complete, la situazione deve essere valutata concretamente e non può essere utilizzata per aggirare il limite.

I caricatori vengono conteggiati?

I caricatori non sono armi complete e non vengono normalmente conteggiati nel limite delle sei armi. Devono però essere detenuti e trasportati nel rispetto della loro disciplina specifica.

In particolare, i caricatori capaci di contenere più di 10 cartucce per armi lunghe o più di 20 per armi corte sono soggetti a particolari requisiti e all’obbligo di denuncia. Durante il trasporto è prudente tenerli vuoti e separati dalle armi.

Le armi ad aria compressa rientrano nel limite?

Le armi ad aria o gas compressi con energia cinetica superiore a 7,5 joule, qualificate come armi comuni da sparo, rientrano generalmente nel conteggio.

Gli strumenti ad aria compressa con energia non superiore a 7,5 joule, regolarmente classificati come strumenti di libera vendita, sono soggetti a una disciplina differente. Devono comunque essere trasportati scarichi, custoditi e per una giustificata ragione, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Le armi antiche rientrano nel conteggio?

Le armi antiche, artistiche o rare d’importanza storica sono sottoposte a una disciplina particolare. Il loro eventuale trasporto non deve essere effettuato basandosi automaticamente sulle regole previste per le comuni armi moderne.

Prima di trasferire più esemplari da una collezione, portarli a una mostra, consegnarli a un restauratore o spostarli in una nuova sede, è necessario verificare il titolo posseduto e le indicazioni della Questura.

Un collezionista può trasportare sei armi della collezione?

La licenza di collezione permette la detenzione delle armi indicate, ma non costituisce di per sé una licenza generale di porto o trasporto.

Il collezionista che intenda spostare armi per esposizione, manutenzione, valutazione, vendita o cambio del luogo di detenzione deve possedere un titolo che consenta il trasporto oppure ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente.

La presenza di un’arma nella licenza di collezione non significa quindi che possa essere liberamente portata al poligono o trasferita senza documentazione.

È necessario portare con sé la denuncia delle armi?

Non sempre la copia della denuncia costituisce un documento che la legge impone di portare materialmente durante ogni spostamento. È tuttavia fortemente consigliabile averla con sé, soprattutto quando si trasportano più armi o armi acquistate recentemente.

Durante il trasporto è opportuno avere:

  • documento d’identità;
  • porto d’armi o autorizzazione al trasporto in corso di validità;
  • copia della denuncia di detenzione;
  • eventuale dichiarazione di cessione o fattura d’acquisto;
  • documentazione relativa alla destinazione, quando utile;
  • Carta europea d’arma da fuoco e autorizzazioni necessarie nei viaggi internazionali.

Si possono lasciare le armi nell’automobile?

Le armi non devono essere lasciate incustodite nel veicolo se non per esigenze strettamente inevitabili e adottando tutte le cautele necessarie.

L’automobile non è un luogo ordinario di detenzione. Una sosta breve durante il viaggio non trasforma automaticamente il trasporto in detenzione, ma il titolare rimane responsabile della custodia.

È necessario evitare soste non indispensabili, non lasciare armi visibili, chiudere il veicolo e impedire che altre persone possano accedere alle custodie. Una sosta prolungata, soprattutto notturna, può essere incompatibile con la diligenza richiesta.

È necessario avere una motivazione per il trasporto?

Il trasporto deve essere collegato a una finalità lecita e concretamente individuabile, come:

  • recarsi al poligono o al campo di tiro;
  • partecipare a una gara;
  • raggiungere il luogo nel quale è consentita la caccia;
  • consegnare l’arma a un armaiolo;
  • effettuare una compravendita o una cessione regolare;
  • trasferire le armi nel nuovo luogo di detenzione;
  • partecipare a una mostra autorizzata;
  • consegnare le armi all’autorità o avviarle alla rottamazione.

Il percorso, gli orari e le eventuali soste devono essere ragionevolmente compatibili con la motivazione dichiarata.

Che cosa accade durante un viaggio in aereo o in nave?

Il limite generale non elimina le regole stabilite dal vettore, dall’autorità aeroportuale, dalla compagnia di navigazione o dagli Stati attraversati.

Per un viaggio in aereo è generalmente necessario comunicare preventivamente la presenza delle armi alla compagnia, consegnarle scariche in un contenitore rigido e seguire le procedure di accettazione. Armi e munizioni non possono essere trasportate nel bagaglio a mano.

Per i viaggi all’estero possono essere richiesti la Carta europea d’arma da fuoco, l’autorizzazione del Paese di destinazione, documenti doganali e ulteriori permessi di esportazione temporanea.

Un esempio pratico

Un tiratore deve recarsi al poligono con quattro pistole e due carabine sportive. Se possiede un titolo valido, può trasportarle contemporaneamente perché il totale è di sei armi. Deve mantenerle scariche, chiuse nelle custodie e non immediatamente utilizzabili.

Se vuole aggiungere una settima arma, non dovrebbe effettuare il trasporto basandosi sul solo porto d’armi. Potrà lasciare la settima arma nel luogo di detenzione ed effettuare un altro viaggio oppure richiedere preventivamente alla Questura l’autorizzazione per trasportare tutte le armi insieme.

Riferimenti normativi essenziali

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, in particolare articoli 31, 34 e 42;
  • Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del TULPS, in particolare articoli 50 e seguenti;
  • Legge 18 aprile 1975, n. 110;
  • Decreto del Ministro dell’Interno 14 aprile 1982 – Trasporto di armi comuni da sparo;
  • Decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362, per gli strumenti ad aria o gas compressi di modesta capacità offensiva;
  • Legge 11 febbraio 1992, n. 157, per il trasporto connesso all’attività venatoria;
  • Direttiva (UE) 2021/555 e normativa nazionale applicabile ai trasferimenti all’interno dell’Unione europea.

Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce la consultazione delle disposizioni vigenti. Il numero di armi trasportabili e le modalità dello spostamento possono dipendere dal titolo posseduto, dalla categoria delle armi, dalla finalità del viaggio e dall’eventuale attraversamento di frontiere. Prima di trasportare più di sei armi, armi da collezione o armi all’estero è necessario chiedere preventivamente indicazioni e, quando previsto, l’autorizzazione alla Questura competente.

 

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