Secondo il Tar delle Marche la braccata non è un metodo di controllo non assicurando la selettività del prelievo.
Su questo aspetto LAC e WWF avevano presentato ricorso al TAR delle Marche la cui seconda sezione con sentenza 170/2024 ha parzialmente accolto.
Secondo lo stesso TAR è difficile immaginare che la braccata possa risultare selettiva nei confronti del prelievo. Essa può impattare su altre specie come capriolo e cervo e favorire anche l’erratismo della specie cinghiale. Ciò può comportare una loro concentrazione all’interno di aree protette o disperderli sul territorio con danni ulteriori alle colture agrarie e aumentato rischio di incidenti stradali.
Il TAR delle Marche ha anche puntualizzato che per braccata possa considerarsi qualsiasi intervento effettuato con più di un cane. Ne consegue quindi che anche la tecnica della girata effettuata con due o tre cani abilitati come limieri, possa essere associabile al concetto di braccata.






















