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Che cos’è il porto d’armi?

Il porto d’armi è un’autorizzazione di pubblica sicurezza che consente al titolare di portare un’arma fuori dalla propria abitazione, esclusivamente nei limiti e per le finalità previste dalla licenza.

L’espressione “porto d’armi”, molto utilizzata nel linguaggio comune, può però generare confusione: non esiste infatti un’unica autorizzazione valida per qualsiasi attività. La legge distingue differenti licenze in base al tipo di arma e allo scopo per il quale viene portata.

La disciplina generale è contenuta soprattutto nell’articolo 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Quali sono i principali tipi di porto d’armi?

Le licenze maggiormente conosciute sono:

  • licenza di porto di fucile per uso caccia, disciplinata in particolare dall’articolo 22 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
  • licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo, prevista dalla Legge 18 giugno 1969, n. 323;
  • licenza di porto di pistola o rivoltella per difesa personale, concedibile dal Prefetto in presenza di un dimostrato bisogno, ai sensi dell’articolo 42 del TULPS.

Per il cacciatore il titolo di riferimento è la licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata dal Questore competente in base alla residenza del richiedente.

Chi può ottenere la licenza?

Il rilascio non è automatico. L’autorità di pubblica sicurezza verifica l’idoneità psicofisica, la capacità di maneggiare le armi e l’assenza di condizioni incompatibili con il possesso del titolo.

Gli articoli 11 e 43 del TULPS individuano alcune delle circostanze che possono impedire il rilascio o determinare il diniego della licenza. Il Questore deve inoltre valutare l’affidabilità complessiva del richiedente e la possibilità che possa abusare delle armi.

Quanto dura il porto di fucile per uso caccia?

La licenza ha una validità di cinque anni e può essere rinnovata presentando domanda corredata da un nuovo certificato medico di idoneità, rilasciato non oltre tre mesi prima della richiesta. La durata quinquennale è prevista dall’articolo 22, comma 9, della Legge n. 157/1992, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.

La validità del documento non deve però essere confusa con la sua efficacia ai fini dell’esercizio venatorio: per andare a caccia devono essere regolarmente assolti anche gli adempimenti annuali previsti.

Il porto d’armi è sufficiente per andare a caccia?

No. La licenza consente il porto del fucile per la finalità indicata, ma l’esercizio della caccia richiede anche l’abilitazione venatoria, l’assicurazione obbligatoria, il pagamento delle tasse dovute, il tesserino venatorio e gli eventuali ulteriori titoli richiesti dalla normativa regionale.

Il cacciatore deve inoltre rispettare il calendario venatorio, le giornate e gli orari consentiti, le specie cacciabili, i limiti di carniere, le distanze di sicurezza e le disposizioni relative ai territori nei quali è ammessa la caccia. I principi generali sono stabiliti dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, alla quale si affiancano le leggi regionali e i calendari venatori.

Porto, trasporto e detenzione sono la stessa cosa?

No: si tratta di tre situazioni giuridicamente differenti.

  • Il porto comporta la disponibilità dell’arma in condizioni che ne consentano il pronto impiego, entro i limiti della licenza posseduta.
  • Il trasporto consiste nel trasferimento dell’arma da un luogo a un altro in condizioni che ne escludano l’uso immediato.
  • La detenzione consiste nel conservare l’arma presso l’abitazione o in un altro luogo dichiarato all’autorità.

La detenzione delle armi è disciplinata principalmente dall’articolo 38 del TULPS. Possedere un’arma regolarmente denunciata non significa quindi essere autorizzati a portarla liberamente fuori dal luogo di detenzione.

Un esempio pratico

Durante il viaggio verso il luogo di caccia il fucile deve essere trasportato con particolare prudenza: scarico, riposto nella custodia e non immediatamente utilizzabile. Una volta raggiunto il territorio nel quale la caccia è consentita, il suo impiego resta subordinato alla validità dei documenti e al rispetto delle norme venatorie e di sicurezza.

Riferimenti normativi essenziali

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, articoli 11, 38, 42 e 43;
  • Legge 11 febbraio 1992, n. 157, in particolare articoli 12, 13 e 22;
  • Legge 18 giugno 1969, n. 323;
  • Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104;
  • leggi regionali e calendario venatorio della regione interessata.

Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce la consultazione delle disposizioni vigenti. Prima di acquistare, detenere, trasportare o portare armi e munizioni è opportuno verificare la normativa aggiornata e rivolgersi alla Questura o all’autorità di pubblica sicurezza competente.

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