Per ottenere il cosiddetto porto d’armi sportivo occorre dimostrare l’idoneità psicofisica e la capacità tecnica nel maneggio delle armi, quindi presentare la domanda al Questore competente per il luogo di residenza.
La denominazione utilizzata dalla legge è licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo. Nel linguaggio comune viene chiamata “porto d’armi sportivo”, ma non è una licenza che consente di portare liberamente un’arma per difesa personale.
La sua disciplina specifica deriva dalla Legge 18 giugno 1969, n. 323, alla quale si affiancano le disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
1. Dimostrare la capacità tecnica nel maneggio delle armi
Per il primo rilascio il richiedente deve dimostrare di saper utilizzare un’arma in condizioni di sicurezza. Normalmente occorre conseguire presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale il diploma o certificato di idoneità al maneggio delle armi.
La prova comprende generalmente una parte teorica sulle regole di sicurezza e una parte pratica relativa al corretto impiego dell’arma.
La capacità tecnica è considerata acquisita anche nei confronti di chi abbia prestato servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato nei dieci anni precedenti la domanda. L’applicabilità dell’esenzione deve essere verificata presso la Questura competente.
Riferimento: articolo 8 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. Ottenere la certificazione medica
Il richiedente deve ottenere dal proprio medico di fiducia il certificato anamnestico e successivamente sottoporsi alla visita necessaria per il rilascio del certificato di idoneità psicofisica.
La certificazione deve attestare il possesso dei requisiti visivi, uditivi e motori previsti, nonché l’assenza di patologie o condizioni psichiche e di dipendenze incompatibili con l’uso delle armi.
Il certificato deve essere rilasciato dagli uffici medico-legali delle aziende sanitarie locali o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, operante presso la struttura di appartenenza.
Riferimenti: articolo 35 del TULPS e Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998.
3. Presentare la domanda
La domanda deve essere indirizzata al Questore della provincia di residenza. Può essere consegnata alla Questura o al Commissariato di Pubblica Sicurezza competente; nei Comuni in cui non è presente un ufficio di Polizia può generalmente essere presentata alla locale Stazione dei Carabinieri.
Le modalità operative possono variare territorialmente. È quindi opportuno utilizzare il modulo pubblicato dalla propria Questura e verificare preventivamente se siano previste procedure di prenotazione o particolari modalità di consegna.
Quali documenti sono normalmente necessari?
Per il primo rilascio vengono generalmente richiesti:
- modulo di domanda compilato e sottoscritto;
- certificato di idoneità psicofisica in corso di validità;
- diploma o certificato di idoneità al maneggio delle armi oppure documentazione attestante l’eventuale servizio prestato nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato;
- due fotografie recenti formato tessera, normalmente a capo scoperto;
- marche da bollo nella quantità e nell’importo vigenti;
- ricevuta del pagamento del costo del libretto;
- copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- eventuale precedente licenza, nel caso di rinnovo.
La Questura può richiedere integrazioni o utilizzare dichiarazioni sostitutive per verificare residenza, cittadinanza, stato di famiglia, servizio militare e assenza di condizioni ostative.
Occorre superare l’esame venatorio?
No. Per ottenere la licenza per uso tiro a volo non è necessario conseguire l’abilitazione venatoria. Quest’ultima è richiesta per il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Non sono inoltre dovute la tassa di concessione governativa e la tassa regionale previste per l’esercizio venatorio. Restano invece i costi amministrativi relativi al libretto, alle marche da bollo, alle certificazioni mediche e all’eventuale corso di maneggio delle armi.
È obbligatorio essere iscritti a un poligono o a una federazione?
Per il rilascio della licenza non è normalmente necessario dimostrare l’iscrizione continuativa a una federazione sportiva o a un’associazione di tiro. Per accedere concretamente a un poligono, partecipare a gare o svolgere determinate discipline occorre però rispettare i regolamenti della struttura e gli eventuali requisiti stabiliti dalla federazione o dall’ente organizzatore.
Il rilascio è automatico quando i documenti sono completi?
No. La completezza della domanda è necessaria, ma il Questore deve verificare anche i requisiti personali e l’affidabilità del richiedente.
Gli articoli 11 e 43 del TULPS individuano diverse condizioni che possono impedire il rilascio. L’autorità può inoltre negare la licenza quando emergano elementi concreti dai quali sia possibile ritenere che il richiedente possa abusare delle armi.
Quanto dura la licenza?
La licenza di porto di fucile per uso tiro a volo ha una validità di cinque anni. Alla scadenza deve essere rinnovata presentando una nuova domanda e una certificazione medica aggiornata.
Per il rinnovo, normalmente, non è necessario ripetere la prova di maneggio delle armi, salvo situazioni particolari o diverse indicazioni dell’autorità competente.
Che cosa permette di fare?
La licenza consente di acquistare armi e munizioni nei limiti previsti dalla legge e di movimentare le armi per svolgere attività di tiro presso poligoni, campi di tiro e luoghi autorizzati.
Durante gli spostamenti l’arma deve essere mantenuta scarica, custodita e non immediatamente utilizzabile. La licenza sportiva non autorizza a portare l’arma con sé per difesa personale e non consente di esercitare la caccia.
Un esempio pratico
Il titolare che si reca in automobile al poligono deve collocare l’arma scarica nella relativa custodia, separando opportunamente le munizioni e adottando tutte le precauzioni necessarie per impedirne l’uso immediato o l’accesso da parte di persone non autorizzate.
Arrivato presso la struttura, potrà utilizzare l’arma nel rispetto delle regole del poligono e della disciplina sportiva praticata.
Riferimenti normativi essenziali
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, in particolare articoli 11, 35, 42 e 43;
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del TULPS;
- Legge 18 giugno 1969, n. 323;
- Legge 18 aprile 1975, n. 110, in particolare articolo 8;
- Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.
Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce la consultazione delle disposizioni vigenti. Documenti, costi, modalità di presentazione e indicazioni operative possono essere aggiornati o differire territorialmente: prima di presentare la domanda o trasportare armi e munizioni è necessario verificare le istruzioni della Questura competente.






















