Per ottenere il porto d’armi per difesa personale non è sufficiente essere incensurati, possedere un’arma o svolgere un’attività genericamente considerata rischiosa: occorre dimostrare l’esistenza di un bisogno concreto, attuale e documentato di circolare armati per proteggere la propria incolumità.
Si tratta di un’autorizzazione eccezionale e ampiamente discrezionale. L’autorità di pubblica sicurezza valuta sia l’affidabilità del richiedente sia l’effettiva gravità della situazione di rischio rappresentata.
La licenza più comunemente richiesta è quella di porto di pistola o rivoltella per difesa personale, rilasciata dal Prefetto. Il porto di un’arma lunga per difesa personale segue invece una disciplina distinta ed è di competenza del Questore.
Che cosa significa “dimostrato bisogno”?
L’articolo 42 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza stabilisce che il Prefetto ha facoltà di concedere la licenza di porto di rivoltella o pistola in caso di dimostrato bisogno.
Il richiedente deve quindi provare di essere esposto a un rischio personale concreto e superiore a quello normalmente affrontato dalla generalità dei cittadini. La valutazione può tenere conto, per esempio:
- dell’attività professionale effettivamente svolta;
- della frequente disponibilità o movimentazione di denaro, preziosi o altri beni di rilevante valore;
- delle modalità e dei luoghi nei quali viene esercitata l’attività;
- di minacce specifiche, aggressioni, tentativi di rapina o altri episodi documentati;
- dell’eventuale esposizione personale derivante da incarichi o circostanze particolari;
- dell’attualità e della continuità della situazione di pericolo.
Non esiste un elenco di professioni che garantisca automaticamente il rilascio. Essere gioielliere, imprenditore, commerciante, medico o trasportatore di valori può concorrere a dimostrare il rischio, ma l’attività svolta deve essere valutata insieme alle circostanze concrete.
Allo stesso modo, una generica sensazione di insicurezza, il timore di subire furti o la semplice esigenza di proteggere la propria abitazione normalmente non sono sufficienti a giustificare il porto continuativo di un’arma.
1. Preparare la documentazione che dimostra il rischio
La parte determinante della domanda è costituita dalla documentazione capace di provare l’effettivo bisogno di andare armati. A seconda del caso possono essere presentati:
- denunce relative a minacce, aggressioni, rapine o tentativi di rapina;
- provvedimenti dell’autorità giudiziaria o altri atti riguardanti la situazione di pericolo;
- licenze professionali e documentazione sull’attività esercitata;
- dichiarazioni del datore di lavoro sugli incarichi affidati;
- documenti relativi al trasporto abituale di denaro o valori;
- ulteriori elementi idonei a dimostrare la concretezza e l’attualità del rischio.
La Prefettura può effettuare accertamenti tramite le forze di polizia e valutare se il pericolo possa essere fronteggiato con misure diverse dal porto dell’arma.
2. Dimostrare l’idoneità psicofisica
Il richiedente deve essere riconosciuto idoneo sotto il profilo psicofisico. Il percorso prevede normalmente il certificato anamnestico del medico di fiducia e il successivo certificato rilasciato da un’autorità sanitaria abilitata.
La visita serve ad accertare i requisiti visivi, uditivi e motori e l’assenza di patologie psichiche, alterazioni o dipendenze incompatibili con il porto e l’uso delle armi.
Riferimenti: articolo 35 del TULPS e Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998.
3. Dimostrare la capacità tecnica
Occorre inoltre comprovare la capacità di maneggiare correttamente le armi. Quando questa non può essere considerata acquisita in base al servizio prestato nelle Forze armate o nei Corpi armati dello Stato nei limiti previsti dalla legge, è necessario ottenere il relativo diploma o certificato di idoneità presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale.
Riferimento: articolo 8 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.
4. Presentare la domanda alla Prefettura
La domanda per il porto di pistola o rivoltella deve essere indirizzata alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di residenza. In base alle indicazioni territoriali, può essere presentata direttamente oppure tramite il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la Stazione dei Carabinieri competente.
Nell’istanza devono essere esposte con precisione le ragioni della richiesta, allegando la documentazione che dimostri la situazione di rischio.
Quali documenti vengono normalmente richiesti?
La documentazione può variare tra le Prefetture e in relazione al caso concreto. Generalmente comprende:
- domanda in bollo contenente le motivazioni della richiesta;
- documentazione comprovante l’effettivo bisogno di portare l’arma;
- certificato di idoneità psicofisica;
- certificato di idoneità al maneggio delle armi o documentazione equivalente;
- fotografie formato tessera, una delle quali eventualmente autenticata;
- dichiarazioni sostitutive relative a cittadinanza, residenza, precedenti penali e carichi pendenti;
- documento di identità;
- marche da bollo e ricevute dei versamenti richiesti.
Alcune Prefetture richiedono inizialmente soprattutto la domanda motivata e le prove della situazione di rischio, rinviando la restante documentazione alla fase successiva all’accoglimento dell’istanza.
Il rilascio è automatico se il rischio è documentato?
No. Anche in presenza di una situazione professionale o personale rischiosa, il Prefetto conserva il potere di valutare se esista realmente la necessità di circolare armati.
Devono inoltre essere verificati i requisiti previsti dagli articoli 11 e 43 del TULPS. Condanne, comportamenti violenti, abuso di alcol o sostanze, conflitti familiari particolarmente gravi, minacce, frequentazioni o altri elementi indicativi di scarsa affidabilità possono impedire il rilascio.
L’autorità deve poter formulare un giudizio positivo sulla capacità del richiedente di utilizzare e custodire l’arma senza pericolo di abusi.
Quanto dura la licenza?
La licenza di porto di pistola per difesa personale deve essere rinnovata ogni anno. Il relativo libretto personale ha invece validità quinquennale.
In occasione di ogni rinnovo il richiedente deve dimostrare che il bisogno di circolare armato sia ancora attuale. Il fatto che la licenza sia stata concessa in passato non attribuisce quindi un diritto automatico al rinnovo.
La domanda dovrebbe essere presentata con adeguato anticipo rispetto alla scadenza, seguendo i termini consigliati dalla Prefettura competente.
Che cosa consente la licenza?
Nei limiti del titolo rilasciato, la licenza consente di portare con sé l’arma indicata per finalità di difesa personale. Ciò non significa, tuttavia, che l’arma possa essere utilizzata liberamente o mostrata con leggerezza.
Il rilascio della licenza non modifica le condizioni previste dalla legge per il legittimo uso dell’arma. L’eventuale impiego resta soggetto alle disposizioni penali sulla legittima difesa, sullo stato di necessità, sull’eccesso colposo e sugli altri reati commessi mediante armi.
Devono inoltre essere rispettati gli eventuali limiti indicati nel titolo e i divieti di accesso armati previsti per determinati luoghi o circostanze.
Un esempio pratico
Un commerciante che tratta beni preziosi e trasporta personalmente valori non ottiene automaticamente la licenza per la sola professione dichiarata. Dovrà documentare le modalità reali dell’attività, la frequenza degli spostamenti, il valore dei beni trasportati, i luoghi frequentati e gli eventuali episodi criminosi o minacce subiti.
La Prefettura valuterà l’insieme degli elementi e stabilirà se questi dimostrino una necessità effettiva e attuale di circolare armato.
Riferimenti normativi essenziali
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, in particolare articoli 11, 35, 42 e 43;
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del TULPS;
- Legge 18 aprile 1975, n. 110, in particolare articolo 8;
- Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104;
- Decreto ministeriale 24 marzo 1994, n. 371, per le categorie eventualmente esenti dal pagamento della tassa di concessione governativa.
Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce la consultazione delle disposizioni vigenti né la valutazione dell’autorità competente. Requisiti, documenti, costi e modalità di presentazione possono essere aggiornati o differire territorialmente: prima di presentare la domanda è necessario verificare le istruzioni della Prefettura competente. Il possesso della licenza non autorizza un uso indiscriminato dell’arma, che rimane soggetto alle rigorose condizioni previste dalla legge penale.






















