Le armi possono essere ereditate, ma la successione non autorizza automaticamente gli eredi a prenderle, trasportarle o utilizzarle. Chi ne acquisisce la materiale disponibilità deve informare l’autorità, verificare la regolarità della precedente denuncia e presentare la propria denuncia di detenzione entro 72 ore.
La proprietà ereditaria e il diritto di detenere un’arma sono due questioni differenti: il testamento o la qualità di erede possono attribuire un diritto patrimoniale sul bene, ma la disponibilità materiale resta sottoposta alla normativa di pubblica sicurezza.
Che cosa bisogna fare subito dopo il decesso?
Quando si sa che la persona deceduta possedeva armi, munizioni o polveri da ricarica, è opportuno:
- non spostare né utilizzare i materiali;
- impedire l’accesso a minori e persone non autorizzate;
- individuare la precedente denuncia di detenzione;
- controllare, senza maneggiare inutilmente le armi, che i materiali presenti corrispondano alla denuncia;
- contattare immediatamente la Questura, il Commissariato o la Stazione dei Carabinieri competente;
- seguire le indicazioni ricevute per la custodia, la denuncia e l’eventuale trasferimento.
Non bisogna attendere la conclusione della successione, la pubblicazione del testamento o la divisione tra gli eredi prima di informare l’autorità.
Da quando decorrono le 72 ore?
Il termine decorre dall’acquisizione della materiale disponibilità delle armi. Non coincide necessariamente con la data del decesso.
Il momento deve essere valutato concretamente: può corrispondere, per esempio, alla consegna delle chiavi dell’abitazione, all’ingresso dell’erede nei locali o alla scoperta dell’armadio nel quale le armi erano custodite.
Poiché possono sorgere dubbi sull’esatto momento di decorrenza, la scelta più prudente è comunicare immediatamente il decesso e la presenza delle armi all’autorità competente, senza attendere la scadenza delle 72 ore.
A chi deve essere presentata la denuncia?
La denuncia deve essere presentata all’ufficio di pubblica sicurezza competente per il luogo nel quale le armi saranno effettivamente detenute. Può trattarsi della Questura, del Commissariato oppure, quando nel Comune non è presente un ufficio della Polizia di Stato, della Stazione dei Carabinieri competente.
Se le armi rimangono temporaneamente nell’abitazione del defunto, occorre chiedere all’autorità chi debba assumerne formalmente la custodia e come debba essere documentata la situazione.
Quali documenti possono essere richiesti?
La documentazione varia in relazione alla situazione concreta, ma normalmente può comprendere:
- certificato o dichiarazione relativa al decesso;
- precedente denuncia di detenzione delle armi;
- documento d’identità e codice fiscale dell’erede;
- documentazione che dimostri la qualità di erede;
- eventuale testamento pubblicato;
- licenza di porto d’armi o nulla osta all’acquisto dell’erede;
- elenco completo di armi, parti essenziali, munizioni e polveri;
- indicazione del luogo nel quale i materiali saranno custoditi;
- eventuale dichiarazione degli altri coeredi.
Prima di predisporre la pratica è opportuno richiedere all’ufficio competente l’elenco aggiornato dei documenti necessari.
Serve il porto d’armi per ereditare un’arma?
Non è necessario ottenere una licenza di porto per diventare erede, ma per acquisire e conservare materialmente le armi devono essere rispettati i requisiti previsti dalla normativa di pubblica sicurezza.
L’erede che intende conservarle deve normalmente possedere un valido titolo per l’acquisizione, come una licenza di porto d’armi o il nulla osta rilasciato dal Questore, e deve denunciare i materiali entro il termine previsto.
Il nulla osta consente l’acquisizione e la successiva detenzione, ma non autorizza a portare liberamente le armi né a utilizzarle per la caccia o per difesa personale.
Che cosa può fare l’erede senza porto d’armi?
Chi non possiede un porto d’armi può rivolgersi alla Questura per richiedere il nulla osta, se intende conservare le armi e possiede i requisiti necessari.
In alternativa può:
- cederle a un altro erede munito di titolo valido;
- venderle a un’armeria;
- cederle a un privato autorizzato all’acquisto;
- depositarle temporaneamente presso un armiere autorizzato;
- chiederne la disattivazione secondo la procedura prevista;
- consegnarle all’autorità per la rottamazione o la destinazione consentita.
Le modalità concrete devono essere concordate prima di trasportare i materiali. Un erede privo di titolo non deve caricare le armi in automobile e portarle autonomamente in Questura o in armeria.
Che cosa accade quando gli eredi sono più di uno?
Se vi sono più eredi, occorre distinguere la comproprietà ereditaria dalla detenzione materiale. Le armi non possono essere semplicemente divise e consegnate senza verificare i titoli posseduti da ciascun destinatario.
Gli eredi possono stabilire che:
- le armi siano assegnate a uno di loro munito di titolo valido;
- siano ripartite tra più eredi autorizzati;
- siano vendute e il ricavato diviso;
- siano depositate temporaneamente presso un armiere in attesa della divisione.
La persona che assume materialmente la custodia deve presentare la denuncia nel luogo di detenzione. È consigliabile documentare per iscritto l’accordo degli altri coeredi, soprattutto prima della vendita o del trasferimento definitivo.
Gli eredi possono utilizzare subito le armi?
No. La precedente licenza del defunto era personale e perde efficacia con la morte del titolare. Non può essere utilizzata dagli eredi per trasportare, portare o impiegare le armi.
Prima di utilizzarle, il nuovo proprietario deve aver regolarizzato l’acquisizione e possedere la licenza richiesta per l’attività che intende svolgere. Per andare a caccia servono, inoltre, l’abilitazione venatoria e tutti gli ulteriori documenti previsti.
Come si trasferiscono le armi dall’abitazione del defunto?
Il trasferimento deve essere effettuato soltanto dopo aver ricevuto indicazioni dall’autorità competente e aver verificato il titolo della persona incaricata.
Le armi devono essere scariche, chiuse nelle custodie e non immediatamente utilizzabili. Le munizioni devono essere mantenute separate e trasportate nel rispetto dei limiti previsti.
Quando nessun erede possiede un titolo valido, il trasferimento può essere affidato a un armiere o ad altro soggetto autorizzato.
Che cosa succede se le armi non risultano denunciate?
Se tra i beni del defunto vengono trovate armi non presenti nella denuncia, con matricola alterata o di provenienza sconosciuta, non devono essere spostate o nascoste.
Occorre contattare immediatamente le Forze di polizia, spiegando le circostanze del rinvenimento. Sarà l’autorità a verificare la provenienza, la classificazione e la regolarità delle armi.
La mancata denuncia commessa dal defunto non autorizza l’erede a proseguire una situazione irregolare. La tempestiva comunicazione è indispensabile per chiarire la posizione di chi ha scoperto i materiali.
Le armi ereditate si sommano a quelle già possedute?
Sì. Le armi ricevute per successione devono essere conteggiate insieme a quelle già detenute dall’erede.
In via generale, senza licenza di collezione, possono essere detenute:
- fino a tre armi comuni da sparo non classificate sportive o da caccia;
- fino a dodici armi classificate per uso sportivo;
- armi da caccia nel numero consentito dalla normativa;
- fino a otto armi antiche, artistiche o rare d’importanza storica.
Se l’eredità determina il superamento di uno dei limiti, occorre cedere le armi eccedenti oppure ottenere la licenza di collezione prevista per la categoria interessata.
Che cosa accade alle munizioni e alle polveri?
Anche munizioni e polveri da ricarica devono essere inventariate e denunciate quando previsto. Devono essere verificati i quantitativi complessivi già detenuti dall’erede, perché quelli ricevuti si sommano alle scorte personali.
Se vengono superati i limiti consentiti, non è sufficiente dichiarare l’intero quantitativo: occorre concordare con l’autorità la cessione o la regolarizzazione delle eccedenze.
Si può rinunciare alle armi senza rinunciare all’eredità?
Gli eredi possono decidere di non conservare le armi e di venderle, cederle o consegnarle secondo le procedure consentite, senza che ciò comporti necessariamente la rinuncia all’intera eredità.
La rinuncia all’eredità è invece un atto successorio con conseguenze su tutti i beni ereditari e deve essere valutata separatamente. Anche chi intende rinunciare non deve ignorare una situazione di pericolo: se ha accesso ai locali e scopre delle armi, deve informare l’autorità e impedirne l’accesso a persone non autorizzate.
Un esempio pratico
Dopo la morte del padre, due figli trovano nell’abitazione tre fucili, una pistola e alcune munizioni regolarmente denunciate. Uno dei figli possiede un porto di fucile valido, mentre l’altro non ha alcun titolo.
Gli eredi contattano la Stazione dei Carabinieri competente, comunicano il decesso e presentano la documentazione disponibile. Decidono poi di assegnare i fucili all’erede autorizzato e di vendere la pistola a un’armeria. Le armi vengono trasferite soltanto dopo aver definito la documentazione e le modalità di consegna con l’autorità.
Riferimenti normativi essenziali
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, articoli 35, 38 e 42;
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del TULPS, articolo 58;
- Legge 18 aprile 1975, n. 110, in particolare articoli 10, 20 e 22;
- Codice civile, disposizioni in materia di successione, accettazione, rinuncia e comunione ereditaria;
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104;
- prescrizioni e indicazioni operative della Questura competente.
Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce la consultazione delle disposizioni vigenti o le indicazioni dell’autorità. Gli eredi non devono utilizzare, dividere, cedere o trasportare autonomamente le armi del defunto. La presenza dei materiali deve essere comunicata tempestivamente e la denuncia deve essere presentata entro 72 ore dall’acquisizione della loro materiale disponibilità. In caso di armi non denunciate, matricole alterate, materiali esplodenti o provenienza incerta, non bisogna maneggiare o spostare nulla: occorre chiamare immediatamente le Forze di polizia.






















