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Che cos’è la Carta europea d’arma da fuoco? – Caccia all’estero (EU)

La Carta europea d’arma da fuoco è un documento personale che identifica le armi regolarmente detenute dal titolare e ne facilita il trasferimento temporaneo tra gli Stati membri dell’Unione europea, soprattutto per finalità venatorie o sportive.

Non è un porto d’armi valido automaticamente in tutta Europa e non attribuisce il diritto di introdurre qualsiasi arma in ogni Stato membro. Deve essere accompagnata dalla licenza italiana, dalla documentazione che giustifica il viaggio e dagli eventuali permessi richiesti dal Paese di destinazione o di transito.

A che cosa serve?

La Carta europea consente alle autorità degli Stati attraversati di verificare:

  • l’identità del titolare;
  • le armi che egli è autorizzato a detenere;
  • marca, modello, calibro e matricola di ciascuna arma iscritta;
  • gli estremi della licenza italiana;
  • le eventuali autorizzazioni relative al trasferimento tra Stati membri.

Viene utilizzata principalmente dal cacciatore che partecipa a una battuta all’estero o dal tiratore che si reca a una gara, manifestazione o allenamento in un altro Stato dell’Unione europea.

È un porto d’armi europeo?

No. La Carta europea non sostituisce la licenza di porto d’armi e non autorizza a portare un’arma per difesa personale in altri Stati.

Il documento facilita la circolazione temporanea delle armi in esso indicate, ma il titolare deve rispettare:

  • la normativa italiana;
  • la legge dello Stato di destinazione;
  • le disposizioni dei Paesi attraversati;
  • le prescrizioni doganali eventualmente applicabili;
  • le regole della compagnia aerea o dell’altro vettore utilizzato.

Chi può richiederla?

Possono richiedere la Carta europea le persone residenti in Italia e i cittadini dell’Unione europea domiciliati nel territorio italiano che:

  • possiedono una licenza di porto d’armi in corso di validità;
  • detengono regolarmente una o più armi da fuoco;
  • hanno denunciato le armi ai sensi dell’articolo 38 TULPS;
  • non si trovano in condizioni ostative previste dalla normativa.

Il documento è rilasciato dal Questore della provincia di residenza oppure, per il cittadino dell’Unione europea domiciliato in Italia, dal Questore della provincia di domicilio.

Quali armi possono essere inserite?

Possono essere iscritte le armi da fuoco regolarmente detenute dal richiedente e indicate nella domanda. La Carta può comprendere, nei limiti consentiti:

  • fucili da caccia;
  • carabine utilizzate per attività venatoria o sportiva;
  • armi corte classificate per uso sportivo;
  • altre armi ammesse secondo la classificazione europea e nazionale.

Non è sufficiente possedere legalmente un’arma in Italia: bisogna verificare che la stessa categoria possa essere introdotta nello Stato di destinazione e negli eventuali Paesi di transito.

Soltanto le armi espressamente iscritte nella Carta possono beneficiare della funzione riconosciuta al documento.

Come si presenta la domanda?

La domanda deve essere indirizzata al Questore competente. In base all’organizzazione territoriale, può essere presentata alla Questura, al Commissariato oppure tramite la Stazione dei Carabinieri competente.

La documentazione normalmente richiesta comprende:

  • modulo di domanda compilato e sottoscritto;
  • documento d’identità e codice fiscale;
  • copia della licenza di porto d’armi valida;
  • copia delle denunce delle armi da iscrivere;
  • dati identificativi completi delle armi;
  • fotografie formato tessera;
  • marche da bollo previste;
  • ricevuta del pagamento del costo del documento.

Documenti, coordinate di pagamento e modalità di presentazione devono essere verificati sul sito della Questura competente, perché possono essere aggiornati.

Quanto dura?

La Carta europea è rilasciata per la durata di validità della licenza di porto d’armi o dell’autorizzazione al trasporto sulla quale si fonda e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni.

Se il porto d’armi scade prima, la Carta europea non può essere utilizzata come titolo autonomo per continuare a viaggiare con le armi.

Prima della scadenza deve essere presentata la domanda di rinnovo secondo le indicazioni della Questura. Il rinnovo del porto d’armi non determina automaticamente quello della Carta europea.

Quanto tempo occorre per ottenerla?

I tempi dipendono dalla completezza della domanda e dagli accertamenti necessari. Le indicazioni pubblicate da diverse Questure prevedono ordinariamente un termine amministrativo che può arrivare a 90 giorni.

È quindi opportuno non attendere l’invito a una gara o gli ultimi giorni prima di un viaggio, ma presentare la richiesta con adeguato anticipo.

La Carta consente sempre di viaggiare senza altri permessi?

No. In alcuni casi i cacciatori e i tiratori sportivi possono beneficiare delle facilitazioni previste dalla normativa europea, purché possano dimostrare la ragione del viaggio e le armi siano ammesse nello Stato visitato.

Il viaggiatore dovrebbe portare con sé:

  • Carta europea originale;
  • licenza italiana valida;
  • documento valido per l’espatrio;
  • invito o iscrizione alla gara sportiva;
  • invito o contratto relativo alla battuta di caccia;
  • licenza venatoria o sportiva richiesta localmente;
  • eventuale autorizzazione preventiva dello Stato estero;
  • documentazione prevista dal vettore.

La possibilità di entrare in uno Stato senza un’ulteriore autorizzazione deve essere verificata caso per caso. Alcuni Paesi applicano regole più restrittive o vietano determinate armi, calibri o caricatori.

Vale anche nei Paesi extra-UE?

No. La Carta europea opera nell’ambito della circolazione tra gli Stati dell’Unione europea e non sostituisce la licenza italiana di esportazione temporanea o il permesso di importazione richiesto da un Paese extra-UE.

Se il viaggio ha come destinazione uno Stato esterno all’Unione, oppure attraversa un Paese extra-UE, occorre verificare:

  • licenza italiana di esportazione temporanea;
  • permesso di importazione temporanea del Paese estero;
  • autorizzazioni di transito;
  • formalità doganali di uscita e rientro;
  • condizioni applicate dal vettore.

Come si aggiunge una nuova arma?

Un’arma acquistata dopo il rilascio della Carta non vi viene inserita automaticamente. Il titolare deve chiedere alla Questura l’aggiornamento o l’estensione del documento, presentando la denuncia di detenzione e i dati identificativi dell’arma.

Fino all’annotazione, la nuova arma non può essere considerata compresa nella Carta europea.

Che cosa fare dopo la vendita di un’arma iscritta?

Se un’arma iscritta viene ceduta, rubata o smarrita, il titolare deve chiedere all’autorità di pubblica sicurezza l’aggiornamento della Carta senza ritardo e comunque non oltre 48 ore dal fatto.

Se l’arma interessata era l’unica riportata nel documento, la Carta deve essere consegnata all’autorità.

Questo adempimento si aggiunge alle denunce e comunicazioni previste per la cessione, il furto o lo smarrimento dell’arma.

Che cosa fare se viene rubata o smarrita la Carta?

Il furto o lo smarrimento del documento deve essere denunciato immediatamente all’ufficio di polizia del luogo in cui ci si trova.

Se il fatto avviene all’estero, è necessario:

  • presentare denuncia alla polizia locale;
  • conservare una copia della denuncia;
  • informare la Questura italiana che ha rilasciato la Carta;
  • contattare, quando necessario, il Consolato o l’Ambasciata italiana;
  • seguire le indicazioni per il rientro delle armi in Italia.

Una fotografia o fotocopia del documento smarrito può facilitare gli accertamenti, ma non sostituisce l’originale.

Che cosa accade in caso di revoca del porto d’armi?

Se la licenza o l’autorizzazione sulla quale si fonda la Carta viene ritirata o revocata, il titolare deve consegnare la Carta europea all’organo che procede.

Il documento non può essere trattenuto o utilizzato per trasportare armi all’estero dopo la perdita del titolo nazionale.

Come devono essere trasportate le armi?

La Carta europea non modifica le regole di sicurezza. Durante il viaggio le armi devono essere scariche, chiuse nelle custodie e non immediatamente utilizzabili. Le munizioni devono essere confezionate e trasportate separatamente secondo la normativa e le condizioni del vettore.

Per i viaggi in aereo le armi devono essere preventivamente dichiarate e accettate dalla compagnia, per essere trasportate secondo la procedura aeroportuale prevista.

Un esempio pratico

Un tiratore italiano vuole partecipare a una gara in Francia con due pistole sportive. Verifica che entrambe siano regolarmente denunciate e iscritte nella Carta europea, porta con sé il porto d’armi valido e l’invito alla competizione e controlla preventivamente le regole francesi e quelle della compagnia aerea.

La Carta dimostra la sua legittima disponibilità delle armi, ma non lo esonera dal rispettare le prescrizioni francesi, le procedure aeroportuali e le regole per il trasporto delle munizioni.

Riferimenti normativi essenziali

  • Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, in particolare articoli 2, 3 e 4;
  • Decreto ministeriale 30 ottobre 1996, n. 635;
  • Direttiva UE 2021/555, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;
  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, articoli 38 e 42;
  • Legge 18 aprile 1975, n. 110;
  • Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104;
  • normativa dello Stato di destinazione e degli eventuali Paesi di transito;
  • prescrizioni della Questura e condizioni applicate dal vettore utilizzato.

Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce le indicazioni delle autorità italiane e straniere. La Carta europea d’arma da fuoco non costituisce un porto d’armi europeo e non autorizza automaticamente l’ingresso delle armi in ogni Stato membro. Prima del viaggio è necessario verificare la validità della Carta e della licenza italiana, l’esatta iscrizione delle armi, i permessi del Paese di destinazione e di transito e le condizioni del vettore. In caso di cessione, furto o smarrimento di un’arma iscritta, l’aggiornamento della Carta deve essere richiesto senza ritardo e comunque entro 48 ore.

 

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