I caricatori per armi da fuoco possono essere acquistati e detenuti secondo regole differenti in base alla loro capacità. La soglia ordinaria è di 10 cartucce per le armi lunghe e di 20 cartucce per le armi corte. I caricatori che superano tali capacità sono soggetti a particolari limitazioni e devono essere denunciati all’autorità di pubblica sicurezza.
È importante non confondere la capacità legale del caricatore con il numero di cartucce che possono essere utilizzate durante la caccia. Si tratta di due questioni distinte: un caricatore può essere lecitamente detenuto, ma non necessariamente impiegato a piena capacità nell’attività venatoria.
Che cos’è un caricatore?
Il caricatore è il dispositivo destinato a contenere e alimentare le cartucce nell’arma. Può essere amovibile, e quindi separabile dall’arma, oppure costituire un serbatoio fisso incorporato nell’arma stessa.
Per stabilire quale disciplina si applichi bisogna considerare la capacità effettiva del dispositivo, cioè il numero massimo di cartucce che è in grado di contenere, e il tipo di arma alla quale è destinato.
Quali sono i limiti ordinari di capacità?
- per le armi lunghe, come fucili e carabine, la capacità ordinaria non deve superare 10 cartucce;
- per le armi corte, come pistole e rivoltelle, la capacità ordinaria non deve superare 20 cartucce.
Le soglie riguardano la capacità del caricatore o del serbatoio e non comprendono l’eventuale cartuccia inserita nella camera di cartuccia. Un caricatore capace di contenere 10 cartucce rimane quindi un caricatore da 10, anche se l’arma può avere un’ulteriore cartuccia camerata.
Come si acquistano i caricatori di capacità ordinaria?
I caricatori che non superano 10 cartucce per le armi lunghe o 20 cartucce per le armi corte possono normalmente essere acquistati senza una specifica licenza di porto d’armi o nulla osta e non sono soggetti alla denuncia prevista dall’articolo 38 del TULPS.
Il venditore può comunque richiedere un documento d’identità e verificare la maggiore età dell’acquirente. Restano inoltre applicabili eventuali disposizioni particolari dipendenti dal tipo di dispositivo, dall’arma alla quale è destinato o dalla sua classificazione.
È opportuno acquistare sempre da operatori regolari e conservare lo scontrino, la fattura o un altro documento che consenta di dimostrare la provenienza del caricatore.
Che cosa sono i caricatori ad alta capacità?
Sono soggetti a un regime particolare i caricatori in grado di contenere:
- più di 10 cartucce, quando destinati ad armi lunghe;
- più di 20 cartucce, quando destinati ad armi corte.
Non conta quante cartucce siano materialmente inserite nel caricatore al momento del controllo: conta quante ne può contenere. Un caricatore da 30 colpi non diventa quindi ordinario soltanto perché viene conservato vuoto o caricato con dieci cartucce.
Chi può acquistare e detenere caricatori ad alta capacità?
L’acquisizione e la detenzione dei caricatori che superano le soglie ordinarie sono consentite, in particolare, ai tiratori sportivi appartenenti alle categorie indicate dall’articolo 12, comma 4, del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.
Rientrano in queste categorie, alle condizioni previste dalla legge, gli iscritti:
- alle federazioni sportive di tiro riconosciute dal CONI;
- alle federazioni di tiro riconosciute negli altri Stati dell’Unione europea;
- alle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale;
- alle associazioni sportive dilettantistiche di tiro a segno affiliate al CONI.
L’iscrizione deve essere effettiva, documentabile e coerente con la disciplina dell’arma e del caricatore interessati. Il semplice possesso di un porto d’armi per caccia o per tiro a volo non rende automaticamente possibile acquistare qualsiasi caricatore ad alta capacità.
I caricatori ad alta capacità devono essere denunciati?
Sì. I caricatori per armi lunghe capaci di contenere più di 10 cartucce e quelli per armi corte capaci di contenerne più di 20 devono essere denunciati ai sensi dell’articolo 38 del TULPS.
La denuncia deve essere presentata entro 72 ore dall’acquisizione alla Questura, al Commissariato di pubblica sicurezza oppure, nei Comuni nei quali non è presente un ufficio di Polizia, alla competente Stazione dei Carabinieri.
Poiché i caricatori spesso non possiedono una matricola, nella denuncia è opportuno indicare con precisione:
- marca e modello, quando conosciuti;
- calibro;
- arma o tipologia di arma alla quale sono destinati;
- capacità massima;
- numero degli esemplari detenuti;
- provenienza e data di acquisizione.
È consigliabile allegare o conservare il documento di acquisto e la prova dell’iscrizione sportiva richiesta.
Quanti caricatori si possono detenere?
La normativa non stabilisce un limite numerico generale alla quantità di caricatori di capacità ordinaria che una persona può detenere.
Anche per i caricatori ad alta capacità la questione centrale non è soltanto il numero, ma la sussistenza dei requisiti richiesti e la corretta denuncia di ogni esemplare o gruppo di esemplari. La quantità posseduta deve essere indicata in modo esatto e ogni successivo acquisto deve essere regolarizzato.
Come si stabilisce se il caricatore è per arma lunga o corta?
La distinzione dipende dall’arma alla quale il caricatore è progettato o destinato, non semplicemente dalle sue dimensioni. Alcuni caricatori possono essere compatibili con più piattaforme oppure presentare caratteristiche non immediatamente riconoscibili.
In caso di compatibilità sia con armi lunghe sia con armi corte, o di dubbi sulla classificazione, è prudente chiedere chiarimenti alla Questura o a un operatore professionale prima dell’acquisto. La valutazione autonoma basata soltanto sull’aspetto del caricatore può condurre a errori.
Un caricatore può essere limitato?
Un caricatore originariamente capace di superare le soglie non diventa necessariamente ordinario mediante l’inserimento di un semplice blocco rimovibile. La modifica deve impedire effettivamente e stabilmente il ripristino della capacità originaria.
Per evitare contestazioni, qualsiasi intervento di limitazione dovrebbe essere eseguito e certificato da un armaiolo o da altro operatore autorizzato. Non è prudente modificare autonomamente il dispositivo.
Quali limiti valgono durante la caccia?
Il limite previsto per l’uso venatorio è diverso dal limite previsto per la detenzione del caricatore.
L’articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 consente l’impiego venatorio dei fucili semiautomatici soltanto quando il caricatore o serbatoio non contiene più di due cartucce. A queste può aggiungersi la cartuccia eventualmente presente in camera.
Per la caccia al cinghiale la legge nazionale consente che il caricatore contenga fino a cinque cartucce. Devono però essere verificate anche la legge regionale, il calendario venatorio e le eventuali disposizioni applicabili alla specifica forma di caccia.
Di conseguenza, il fatto che un caricatore da 10 colpi possa essere legalmente acquistato e detenuto non significa che possa essere riempito con 10 cartucce durante la caccia.
I limiti venatori valgono anche al poligono?
No. I limiti di due o cinque cartucce previsti dall’articolo 13 della Legge n. 157/1992 riguardano l’esercizio della caccia. Al poligono trovano applicazione la disciplina generale sulle armi e sui caricatori, la classificazione dell’arma e le regole interne della struttura.
Rimangono comunque necessarie le qualifiche previste dalla legge per detenere e utilizzare caricatori ad alta capacità.
Come si trasportano i caricatori?
Durante il trasporto è prudente tenere i caricatori vuoti, separati dall’arma e custoditi in modo da impedirne l’immediato impiego. Per quelli ad alta capacità è consigliabile portare con sé copia della denuncia e la documentazione che dimostra il possesso dei requisiti sportivi.
Il trasporto deve avere una motivazione lecita ed essere compatibile con il titolo posseduto, la destinazione e le caratteristiche dell’arma trasportata.
Si possono cedere tra privati?
Un caricatore di capacità ordinaria può essere ceduto nel rispetto delle regole generali, ma è opportuno predisporre una dichiarazione scritta contenente i dati delle parti, la descrizione del dispositivo e la data della consegna.
Un caricatore ad alta capacità può invece essere ceduto soltanto a un soggetto legittimato ad acquisirlo e detenerlo. L’acquirente deve presentare la denuncia entro 72 ore; il cedente deve aggiornare la propria posizione secondo le indicazioni dell’autorità competente.
Un esempio pratico
Un cacciatore acquista un caricatore da 10 cartucce per una carabina semiautomatica. Il dispositivo rientra nella capacità ordinaria e, di regola, non deve essere denunciato. Durante la caccia, però, il cacciatore non può riempirlo con 10 cartucce: deve rispettare il limite venatorio di due cartucce nel caricatore, oppure quello di cinque quando ricorrono le condizioni previste per la caccia al cinghiale.
Se lo stesso soggetto volesse acquistare un caricatore da 30 cartucce, dovrebbe prima verificare di appartenere a una delle categorie di tiratori sportivi ammesse dalla legge, controllare la compatibilità con la classificazione dell’arma e denunciare il caricatore entro 72 ore.
Riferimenti normativi essenziali
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, articolo 38;
- Legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 2;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, in particolare articoli 5 e 12;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 13;
- Direttiva (UE) 2021/555 relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi;
- Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/012678/10900(27)9 del 12 settembre 2018.
Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce la consultazione delle disposizioni vigenti. La disciplina applicabile può dipendere dalla capacità del caricatore, dal tipo e dalla classificazione dell’arma, dalla qualifica del detentore e dall’attività praticata. Prima di acquistare, modificare, cedere, trasportare o utilizzare un caricatore è opportuno verificare le indicazioni della Questura competente e rivolgersi, in caso di dubbio, a un operatore autorizzato.






















