Chi trasferisce un’arma, delle munizioni o altro materiale soggetto a denuncia in un luogo diverso da quello precedentemente dichiarato deve ripresentare la denuncia di detenzione, indicando il nuovo indirizzo. Lo spostamento materiale deve avvenire con un titolo valido per il trasporto e la nuova comunicazione deve essere effettuata entro 72 ore dal trasferimento.
L’obbligo deriva dall’articolo 38 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – TULPS e si applica anche quando il trasferimento avviene nello stesso Comune, per esempio da una vecchia abitazione a una nuova casa situata a poca distanza.
Che cosa si intende per luogo di detenzione?
Il luogo di detenzione è l’indirizzo preciso nel quale le armi e le munizioni vengono abitualmente conservate. Può coincidere con:
- la residenza anagrafica;
- il domicilio;
- una seconda abitazione;
- un immobile diverso dalla residenza, purché esattamente individuato e adeguato alla custodia;
- altro luogo preventivamente dichiarato all’autorità.
La legge non impone che le armi siano necessariamente custodite nella residenza anagrafica. Il detentore deve però dichiarare il luogo effettivo in cui si trovano e assicurarsi che offra adeguate garanzie di sicurezza.
Quando è obbligatorio aggiornare la denuncia?
La denuncia deve essere ripresentata quando le armi vengono trasferite stabilmente:
- in una nuova abitazione a seguito di un trasloco;
- dalla residenza a una seconda casa;
- da una seconda casa alla residenza principale;
- in un altro immobile di proprietà o legittimamente utilizzato;
- da un Comune a un altro;
- in un luogo appartenente alla competenza territoriale di un diverso ufficio di pubblica sicurezza;
- da un locale a un altro quando cambia l’indirizzo ufficialmente dichiarato.
L’obbligo sussiste anche quando il nuovo luogo si trova nello stesso Comune o nello stesso edificio ma possiede un indirizzo o un’unità immobiliare differente.
Il cambio di residenza comporta sempre una nuova denuncia?
Non necessariamente: ciò che conta è dove vengono effettivamente conservate le armi.
Se il titolare cambia residenza e trasferisce anche le armi nella nuova abitazione, deve effettuare il trasporto regolarmente e presentare una nuova denuncia con il nuovo luogo di detenzione.
Se cambia la residenza anagrafica ma le armi rimangono nel luogo già dichiarato, non si verifica materialmente un trasferimento delle armi. È comunque opportuno comunicare all’Ufficio Armi la variazione dei dati personali e verificare che la permanenza delle armi nel precedente indirizzo sia compatibile con la disponibilità dell’immobile e con gli obblighi di custodia.
Prima dello spostamento serve un’autorizzazione?
Per trasferire materialmente le armi occorre possedere un titolo che ne consenta il trasporto.
- Chi possiede un porto d’armi in corso di validità può normalmente effettuare il trasporto nel rispetto dei limiti e delle modalità previste.
- Chi non possiede una licenza valida deve richiedere preventivamente all’autorità competente lo specifico titolo per il trasporto.
- Chi ha il porto d’armi scaduto non può utilizzarlo per giustificare lo spostamento.
- Chi è destinatario di un provvedimento di sospensione, revoca, ritiro o divieto non deve spostare autonomamente le armi.
Quando il trasferimento interessa un numero elevato di armi, armi in collezione o materiali sottoposti a prescrizioni particolari, è necessario concordare preventivamente modalità e autorizzazioni con la Questura.
Come devono essere trasportate le armi?
Durante il trasferimento le armi devono essere trasportate come oggetti inerti e non prontamente utilizzabili. È quindi necessario adottare cautele adeguate:
- armi completamente scariche;
- armi inserite in custodie, valigette o imballaggi idonei;
- custodie chiuse e protette dall’accesso di persone non autorizzate;
- munizioni separate e conservate con prudenza;
- percorso coerente con il trasferimento dichiarato;
- documenti delle armi e titolo di trasporto disponibili per eventuali controlli;
- assenza di soste non necessarie durante il viaggio.
L’arma non deve essere immediatamente raggiungibile o utilizzabile. In automobile è prudente collocarla nel bagagliaio o, comunque, in una posizione non accessibile ai passeggeri.
Per il normale trasporto privato deve inoltre essere verificato il limite quantitativo applicabile: le Questure indicano ordinariamente un massimo di sei armi per singolo viaggio, salvo il possesso delle diverse autorizzazioni previste per attività professionali.
Entro quando deve essere presentata la nuova denuncia?
Una volta effettuato il trasferimento, la nuova denuncia deve essere presentata entro le 72 ore successive.
Il termine decorre dal momento in cui le armi vengono materialmente collocate nel nuovo luogo. Per prudenza, le 72 ore devono essere considerate consecutive e non come tre giorni lavorativi.
Non è sufficiente avere comunicato il cambio di residenza al Comune: la variazione anagrafica non sostituisce la specifica denuncia prevista dalla normativa sulle armi.
A quale ufficio deve essere presentata?
La nuova denuncia deve essere presentata all’autorità competente per il nuovo luogo di detenzione:
- Questura o Commissariato di Pubblica Sicurezza;
- Stazione dei Carabinieri, quando nel Comune non è presente un ufficio di pubblica sicurezza;
- Questura competente tramite PEC, utilizzando l’indirizzo e la modulistica indicati dall’ufficio.
Se il trasferimento avviene in un’altra provincia, è opportuno informare anche l’ufficio presso il quale era depositata la precedente denuncia, affinché le due posizioni vengano correttamente aggiornate.
Quali documenti sono normalmente necessari?
La documentazione può variare territorialmente, ma normalmente comprende:
- modulo di variazione del luogo di detenzione;
- nuova denuncia contenente l’elenco completo e aggiornato delle armi;
- copia della precedente denuncia;
- documento di identità;
- copia del porto d’armi valido o del titolo utilizzato per il trasporto;
- indicazione precisa del vecchio e del nuovo indirizzo;
- elenco delle munizioni e degli altri materiali trasferiti;
- eventuale dichiarazione relativa ai conviventi;
- eventuali documenti ulteriori richiesti dall’Ufficio Armi.
Nella denuncia devono essere riportati correttamente marca, modello, calibro e matricola di ciascuna arma. È consigliabile presentare un elenco completo, comprendente tutte le armi e le munizioni che saranno conservate nel nuovo luogo.
Il cambio può essere comunicato tramite PEC?
Sì, quando l’ufficio competente ammette tale modalità. L’articolo 38 TULPS consente la trasmissione telematica alla Questura competente attraverso il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.
Prima dell’invio bisogna verificare:
- l’indirizzo PEC corretto;
- il modulo adottato dalla Questura;
- i documenti da allegare;
- il formato richiesto per i file;
- le eventuali modalità di firma.
Devono essere conservate la ricevuta di accettazione e soprattutto la ricevuta di avvenuta consegna, che dimostra il recapito della comunicazione.
Si possono detenere armi in due luoghi differenti?
In linea generale è possibile conservare armi in luoghi differenti, purché ciascun luogo sia esattamente dichiarato e presenti condizioni di sicurezza adeguate.
La denuncia deve permettere di stabilire con precisione quali armi e munizioni siano custodite in ogni indirizzo. Non è sufficiente indicare genericamente due abitazioni senza specificare la collocazione del materiale.
Gli spostamenti successivi da un luogo all’altro devono essere effettuati con un titolo valido e possono rendere necessario aggiornare nuovamente le denunce.
Si possono lasciare le armi a casa di un familiare o di un amico?
Non è prudente trasferire informalmente le armi presso un’altra persona. La proprietà dell’immobile e la titolarità dell’arma non sono gli unici elementi da considerare: occorre impedire che il materiale entri nella disponibilità di soggetti privi dei necessari titoli.
Prima di collocare le armi presso l’abitazione di un familiare, di un amico o di un’altra persona è necessario consultare l’Ufficio Armi, verificare i requisiti di chi vive nell’immobile e presentare la denuncia corretta.
Portare il fucile al poligono o a caccia è un cambio del luogo di detenzione?
No, il normale spostamento temporaneo seguito dal rientro nel luogo dichiarato costituisce trasporto, non trasferimento stabile della detenzione.
Rientrano normalmente in questa situazione:
- il viaggio verso il poligono e il ritorno;
- lo spostamento per una giornata di caccia;
- la consegna temporanea a un’armeria per una riparazione;
- il trasferimento verso un Banco nazionale di prova;
- la partecipazione a una gara o manifestazione autorizzata.
Il deposito presso l’armeria deve essere documentato con una ricevuta. Se invece l’arma viene lasciata per un periodo apprezzabile in un’altra abitazione o in un luogo diverso, la situazione deve essere verificata preventivamente con l’autorità, perché potrebbe configurare un nuovo luogo di detenzione.
Che cosa accade in caso di trasloco provvisorio?
Il carattere temporaneo dell’alloggio non esclude automaticamente l’obbligo di denuncia. Se durante il trasloco le armi vengono effettivamente conservate in un indirizzo diverso, quel luogo può assumere rilevanza come nuovo luogo di detenzione.
È quindi opportuno concordare anticipatamente con l’Ufficio Armi:
- la data dello spostamento;
- il titolo necessario per il trasporto;
- l’eventuale deposito temporaneo;
- la denuncia da presentare;
- il successivo trasferimento nella sede definitiva.
Come deve essere scelto il nuovo luogo?
Il nuovo luogo deve consentire una custodia diligente e impedire l’accesso alle armi da parte di minori, persone incapaci, soggetti non autorizzati o persone delle quali sia conosciuta l’inaffidabilità.
Devono essere valutati:
- solidità e accessibilità dell’immobile;
- presenza di porte e serrature adeguate;
- numero e tipologia delle armi;
- presenza di minori o altri conviventi;
- rischio di furto;
- possibilità che altre persone acquisiscano la disponibilità delle chiavi;
- periodi nei quali l’immobile rimane disabitato.
La legge non impone indistintamente a ogni privato uno specifico modello di cassaforte, ma richiede cautele concretamente adeguate alla situazione.
Che cosa accade se il trasferimento non viene denunciato?
La mancata ripetizione della denuncia può avere conseguenze penali e amministrative. Detenere le armi in un luogo diverso da quello dichiarato può determinare:
- contestazione dell’omessa ripetizione della denuncia;
- sequestro o ritiro cautelare delle armi;
- sospensione o revoca del porto d’armi;
- diniego del successivo rinnovo;
- avvio del procedimento per il divieto di detenzione;
- valutazione negativa dell’affidabilità del titolare.
Chi si accorge di non avere comunicato tempestivamente il trasferimento deve contattare immediatamente l’Ufficio Armi e regolarizzare la posizione senza inserire date o informazioni non veritiere.
Un esempio pratico
Un cacciatore si trasferisce da Perugia ad Assisi e vuole portare con sé i fucili regolarmente denunciati. Prima dello spostamento verifica che il porto d’armi sia valido; se non lo è, richiede all’autorità il titolo necessario al trasporto.
Trasporta i fucili completamente scarichi e chiusi nelle custodie. Dopo averli collocati nella nuova abitazione, presenta entro 72 ore una nuova denuncia all’ufficio competente per Assisi, indicando il nuovo indirizzo e allegando la precedente denuncia e gli altri documenti richiesti.
Riferimenti normativi essenziali
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, in particolare articoli 34, 38 e 39;
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del TULPS;
- Legge 18 aprile 1975, n. 110, in particolare articoli 20 e 20-bis;
- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104;
- articolo 697 del Codice penale.
Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce la consultazione delle disposizioni vigenti. Il trasferimento delle armi deve essere effettuato con un titolo valido e il nuovo luogo di detenzione deve essere denunciato entro 72 ore, anche quando si trova nello stesso Comune. Modulistica e modalità operative possono variare territorialmente: prima del trasloco o di qualsiasi deposito presso un indirizzo diverso è necessario consultare l’Ufficio Armi competente.






















