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Come si ottiene il porto di fucile per uso caccia?

Per ottenere la licenza di porto di fucile per uso caccia occorre conseguire l’abilitazione venatoria, dimostrare l’idoneità psicofisica e la capacità tecnica nel maneggio delle armi e presentare un’apposita domanda all’autorità di pubblica sicurezza.

Il rilascio non è automatico: il Questore verifica la documentazione presentata, i requisiti personali del richiedente e l’assenza di condizioni che facciano ritenere possibile un abuso delle armi.

1. Conseguire l’abilitazione venatoria

Chi richiede per la prima volta il porto di fucile per uso caccia deve avere superato l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio davanti alla commissione competente.

L’esame comprende generalmente legislazione venatoria, riconoscimento della fauna selvatica, armi e munizioni da caccia, tutela della natura e nozioni di primo soccorso. Le modalità di iscrizione e di svolgimento sono stabilite dalle singole Regioni.

L’abilitazione venatoria e il porto di fucile sono due titoli distinti: superare l’esame venatorio non significa avere già ottenuto la licenza di porto d’armi.

Riferimento: articolo 22 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Dimostrare la capacità nel maneggio delle armi

Per il primo rilascio occorre dimostrare di saper maneggiare un’arma in condizioni di sicurezza. Normalmente si consegue il diploma o certificato di idoneità al maneggio delle armi presso una sezione del Tiro a Segno Nazionale.

La certificazione può non essere richiesta a chi abbia prestato servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato, purché ricorrano le condizioni temporali stabilite dalla legge. È comunque necessario verificare presso la Questura se il servizio prestato possa essere considerato ancora valido.

Riferimento: articolo 8 della Legge 18 aprile 1975, n. 110.

3. Ottenere la certificazione medica

Il richiedente deve ottenere dal proprio medico il certificato anamnestico e successivamente sottoporsi alla visita per il rilascio del certificato di idoneità psicofisica al porto d’armi.

La certificazione deve essere rilasciata da uno dei sanitari o degli uffici autorizzati dalla normativa, come gli uffici medico-legali delle ASL, i medici militari, i medici della Polizia di Stato o le altre strutture abilitate.

Riferimenti: articolo 35 del TULPS; Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998; Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.

4. Presentare la domanda

La domanda deve essere indirizzata al Questore della provincia di residenza. In base all’organizzazione territoriale, può essere presentata alla Questura, al Commissariato di Pubblica Sicurezza oppure, nei Comuni dove non è presente un ufficio di Polizia, alla competente Stazione dei Carabinieri.

La modulistica e le modalità di presentazione possono variare tra le diverse Questure. Prima di predisporre la pratica è quindi consigliabile consultare il sito della Questura competente.

Riferimento: articolo 42 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS.

Quali documenti servono?

Per il primo rilascio vengono normalmente richiesti:

  • modulo di domanda compilato e sottoscritto;
  • certificato di idoneità psicofisica;
  • attestazione della capacità tecnica nel maneggio delle armi;
  • attestazione dell’abilitazione venatoria;
  • fotografie formato tessera;
  • copia del documento d’identità e del codice fiscale;
  • marche da bollo previste;
  • ricevute della tassa di concessione governativa, della tassa regionale e del costo del libretto.

Gli importi, le coordinate per i pagamenti e la documentazione richiesta devono essere verificati sui siti della Questura e della Regione competenti, perché possono essere aggiornati o differire territorialmente.

Il rilascio è garantito se i documenti sono completi?

No. La completezza della documentazione è necessaria, ma l’autorità di pubblica sicurezza deve valutare anche l’affidabilità del richiedente. Gli articoli 11 e 43 del TULPS indicano le circostanze che possono impedire il rilascio della licenza.

Il Questore può negare il titolo quando ritenga, sulla base di elementi concreti, che il richiedente non offra sufficienti garanzie di non abusare delle armi.

Quanto dura la licenza?

La licenza di porto di fucile per uso caccia ha una validità di cinque anni. Alla scadenza deve essere rinnovata presentando una nuova domanda e un certificato medico di idoneità rilasciato non oltre tre mesi prima.

Per esercitare effettivamente la caccia devono inoltre essere assolti gli adempimenti annuali previsti e devono essere validi l’assicurazione, il tesserino venatorio e gli eventuali ulteriori titoli richiesti.

Riferimento: articolo 22, comma 9, della Legge n. 157/1992, come modificato dal Decreto legislativo n. 104/2018.

Riferimenti normativi essenziali

  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, articoli 11, 35, 42 e 43;
  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 8;
  • Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 22;
  • Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998;
  • Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104;
  • normativa venatoria della Regione di residenza.

Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce la consultazione delle disposizioni vigenti. Requisiti, documenti, importi e modalità di presentazione possono essere aggiornati o differire territorialmente: prima di presentare la domanda è necessario verificare le indicazioni della Questura e della Regione competenti.

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