Un privato può detenere, senza una specifica licenza prefettizia di deposito, fino a 5 chilogrammi di polvere da sparo destinata alla ricarica delle munizioni.
La polvere da ricarica è una materia esplodente e deve essere denunciata all’autorità di pubblica sicurezza. Il limite dei 5 chilogrammi non deve essere interpretato automaticamente come un quantitativo interamente aggiuntivo rispetto alle cartucce già possedute: la contemporanea detenzione di polvere e munizioni richiede una valutazione complessiva.
La polvere da ricarica deve essere sempre denunciata?
Sì. La polvere da sparo deve essere denunciata indipendentemente dalla quantità detenuta. L’esenzione prevista per le prime 1.000 cartucce a pallini non si applica alla polvere sfusa.
La denuncia deve essere presentata entro 72 ore dalla materiale acquisizione alla Questura, al Commissariato di Pubblica Sicurezza oppure, nei Comuni dove non è presente un ufficio di Polizia, alla competente Stazione dei Carabinieri.
Nella denuncia è opportuno indicare:
- tipo e denominazione commerciale della polvere;
- produttore;
- quantità complessivamente detenuta;
- luogo esatto di detenzione;
- estremi del titolo utilizzato per l’acquisto.
Chi può acquistare la polvere da sparo?
Per acquistare polvere da ricarica occorre essere in possesso di un porto d’armi in corso di validità oppure di uno specifico nulla osta rilasciato dal Questore.
Il venditore deve verificare il titolo dell’acquirente e registrare l’operazione secondo le disposizioni previste. La polvere non può essere acquistata per conto di una persona priva dei requisiti necessari.
Le cartucce già detenute incidono sul limite dei 5 chilogrammi?
Sì, secondo le indicazioni applicative adottate da diversi uffici di pubblica sicurezza, la polvere contenuta nelle cartucce può concorrere al calcolo del quantitativo complessivo detenuto.
Chi possiede numerose cartucce cariche non dovrebbe quindi ritenere automaticamente possibile acquistare e conservare anche 5 chilogrammi di polvere sfusa.
Il calcolo può dipendere:
- dal numero delle cartucce detenute;
- dalla loro destinazione ad armi corte o lunghe;
- dalla tipologia del munizionamento;
- dalla quantità di polvere sfusa già denunciata;
- dai criteri applicati dall’autorità competente.
Poiché la normativa e le prassi di calcolo non vengono sempre presentate in modo uniforme, prima di avvicinarsi al limite massimo è necessario chiedere una verifica alla Questura, indicando sia la polvere sfusa sia le munizioni possedute.
Bisogna denunciare ogni nuovo acquisto?
Se viene acquistata altra polvere e il quantitativo complessivamente detenuto supera quello indicato nella precedente denuncia, l’aumento deve essere comunicato entro 72 ore.
Se, invece, una parte della polvere regolarmente denunciata viene utilizzata e successivamente reintegrata senza superare il quantitativo già dichiarato, generalmente non è necessario presentare una nuova denuncia per ogni acquisto.
È comunque consigliabile:
- conservare le ricevute o dichiarazioni di vendita;
- annotare le quantità acquistate e utilizzate;
- mantenere aggiornato il conteggio delle scorte;
- non superare mai il quantitativo denunciato e quello consentito.
Occorre denunciare la diminuzione della polvere?
Il normale utilizzo della polvere per la ricarica delle proprie munizioni non richiede generalmente una comunicazione dopo ogni sessione di ricarica.
La denuncia rappresenta il riferimento quantitativo della detenzione. Il titolare deve però essere in grado di dimostrare la provenienza legittima della polvere e la coerenza tra acquisti, quantitativi dichiarati e materiale effettivamente conservato.
Come deve essere custodita?
La polvere da ricarica deve essere custodita con ogni diligenza, in modo da prevenire incendi, sottrazioni e accessi da parte di persone non autorizzate.
È opportuno conservarla:
- nelle confezioni originali del produttore;
- con etichetta integra e perfettamente leggibile;
- in un luogo fresco, asciutto e ventilato;
- lontano da fiamme, scintille e fonti di calore;
- separata da combustibili e sostanze incompatibili;
- fuori dalla portata di minori e persone incapaci;
- in un locale corrispondente a quello indicato nella denuncia.
Polveri differenti non devono essere mescolate e non devono essere trasferite in contenitori anonimi, privi di etichetta o non adatti alla loro conservazione.
La polvere deve essere chiusa in cassaforte?
Non esiste un obbligo generale di conservare la polvere in una cassaforte metallica ermetica. Un contenitore scelto senza valutare le caratteristiche del materiale potrebbe, in caso di incendio, creare ulteriori pericoli.
La soluzione di custodia deve impedire l’accesso non autorizzato senza alterare le condizioni di conservazione indicate dal produttore. Per quantitativi rilevanti o locali particolari è opportuno chiedere indicazioni ai Vigili del Fuoco e all’autorità di pubblica sicurezza.
Si può detenere la polvere in cantina o in garage?
Non è sufficiente che il locale appartenga al detentore. Cantine e garage possono presentare umidità, temperature elevate, presenza di carburanti, impianti elettrici non adeguati o accesso da parte di altri condomini.
Il luogo deve essere sicuro, nella disponibilità del titolare e correttamente indicato nella denuncia. Prima di utilizzare un locale separato dall’abitazione è prudente verificarne l’idoneità con l’Ufficio competente.
La polvere può essere trasportata liberamente?
L’articolo 97 del Regolamento di esecuzione del TULPS disciplina congiuntamente deposito e trasporto entro determinati limiti, ma il trasferimento della polvere deve rispettare anche le disposizioni applicabili alle materie esplodenti.
Durante il trasporto devono essere utilizzati gli imballaggi originali e devono essere evitate soste non necessarie, fonti di calore e situazioni che possano compromettere la sicurezza.
Detenere legittimamente la polvere in casa non significa poterla trasportare senza limiti o per qualsiasi finalità. Prima di trasportare quantitativi rilevanti è opportuno consultare l’autorità competente.
Si può superare il limite di 5 chilogrammi?
Per detenere polvere oltre il limite ordinario occorre ottenere preventivamente una licenza di deposito rilasciata dal Prefetto.
Il rilascio non è automatico. Il richiedente deve dimostrare una concreta necessità e l’autorità può verificare:
- caratteristiche e ubicazione dei locali;
- quantità richiesta;
- misure antincendio e antifurto;
- distanze di sicurezza;
- modalità di conservazione e trasporto.
Che cosa accade in caso di trasferimento in un’altra abitazione?
Se la polvere viene trasferita stabilmente in un nuovo luogo, deve essere aggiornata la denuncia entro 72 ore dalla materiale collocazione nel nuovo indirizzo.
Il trasferimento deve essere effettuato nel rispetto delle regole sul trasporto delle materie esplodenti. In occasione di un trasloco è consigliabile concordare preventivamente le modalità con la Questura.
Un esempio pratico
Un tiratore detiene regolarmente 2 chilogrammi di polvere e acquista un’altra confezione da 500 grammi. Se la quantità precedentemente denunciata era di 2 chilogrammi, dovrà comunicare entro 72 ore l’aumento a 2,5 chilogrammi.
Prima di acquistare ulteriori confezioni dovrà considerare anche le cartucce cariche possedute e verificare con l’Ufficio armi quale quantitativo residuo possa essere legittimamente detenuto.
Riferimenti normativi essenziali
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, articoli 38, 47, 50, 51 e 55;
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del TULPS, in particolare articolo 97;
- Legge 18 aprile 1975, n. 110, articoli 20 e 20-bis;
- eventuali prescrizioni impartite dal Prefetto, dal Questore o dalle altre autorità competenti.
Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce la consultazione delle disposizioni vigenti. La polvere da ricarica è una materia esplodente e deve essere acquistata, denunciata, custodita e trasportata nel rispetto delle specifiche disposizioni di pubblica sicurezza. Il rapporto tra polvere sfusa e munizioni cariche può richiedere una valutazione tecnica del quantitativo complessivo: prima di avvicinarsi al limite di 5 chilogrammi è necessario rivolgersi alla Questura o alla Prefettura competente.






















