Un privato può normalmente detenere fino a 3 armi comuni da sparo, 12 armi classificate per uso sportivo e un numero non predeterminato di armi utilizzabili per l’attività venatoria. È inoltre possibile detenere fino a 8 armi antiche, artistiche o rare d’importanza storica.
Questi limiti riguardano la detenzione ordinaria. Per superare il numero consentito di armi comuni o sportive occorre ottenere preventivamente una specifica licenza di collezione.
Quali sono i limiti per ciascuna categoria?
- 3 armi comuni da sparo non classificate per uso sportivo e non rientranti tra quelle utilizzabili per la caccia;
- 12 armi classificate per uso sportivo;
- nessun limite numerico prestabilito per le armi da caccia aventi le caratteristiche previste dalla legge;
- 8 armi antiche, artistiche o rare d’importanza storica, senza licenza di collezione.
Il limite delle armi sportive è stato aumentato da 6 a 12 dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.
Chi stabilisce a quale categoria appartiene un’arma?
La categoria non dipende dall’uso che il proprietario intende fare dell’arma. Un’arma non diventa “sportiva” semplicemente perché viene utilizzata in poligono e non diventa “da caccia” perché il possessore è titolare di una licenza venatoria.
Occorre fare riferimento alla classificazione e alle caratteristiche tecniche dell’arma, verificabili attraverso i dati del Banco Nazionale di Prova, la documentazione fornita al momento dell’acquisto e le indicazioni riportate nella denuncia.
La corretta classificazione è fondamentale perché determina in quale limite numerico deve essere conteggiata l’arma. In caso di dubbio è opportuno chiedere conferma all’Ufficio armi competente prima di procedere a un nuovo acquisto.
Perché le armi da caccia non hanno un limite numerico?
L’articolo 37, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 esclude le armi da caccia dal limite ordinario previsto dall’articolo 10 della Legge n. 110/1975.
Ciò non significa, tuttavia, che qualsiasi arma lunga possa essere conteggiata come arma da caccia. Deve trattarsi di un’arma concretamente utilizzabile per l’attività venatoria secondo le caratteristiche stabilite dall’articolo 13 della Legge n. 157/1992.
Che cosa succede se si vuole superare uno dei limiti?
Chi intende detenere più di 3 armi comuni oppure più di 12 armi sportive deve richiedere al Questore una licenza di collezione di armi comuni da sparo.
La licenza deve essere ottenuta prima di acquistare l’arma che comporterebbe il superamento del limite. Il rilascio non è automatico: l’autorità verifica i requisiti personali, l’idoneità dei locali e le misure adottate per la custodia.
Alle armi inserite in collezione si applicano regole particolari. In linea generale, non è consentito detenere le relative munizioni, salvo le specifiche eccezioni previste per le prove di funzionamento.
È sufficiente rispettare il limite numerico?
No. Ogni arma deve essere stata legittimamente acquistata o ricevuta e deve essere denunciata all’autorità competente entro il termine previsto. La denuncia deve indicare le caratteristiche dell’arma e il luogo nel quale viene effettivamente custodita.
Il proprietario deve inoltre adottare tutte le cautele necessarie per impedire che le armi possano essere sottratte o utilizzate da persone non autorizzate, minori o soggetti incapaci.
Le munizioni rientrano nello stesso conteggio?
No: armi e munizioni sono sottoposte a limiti differenti. Il fatto di poter detenere un certo numero di armi non determina automaticamente la quantità di cartucce acquistabili o conservabili.
In via generale, salvo particolari autorizzazioni, la normativa prevede limiti distinti per le munizioni per pistola o rivoltella e per quelle destinate alle armi da caccia. Anche la polvere da sparo è soggetta a un proprio limite. Questi quantitativi devono quindi essere verificati separatamente.
Un esempio pratico
Una persona che detiene già 3 pistole classificate come armi comuni ha raggiunto il limite ordinario di quella categoria. Non può acquistarne una quarta semplicemente perché possiede ancora “spazio” tra le 12 armi sportive.
Potrà invece acquistare un’arma effettivamente classificata per uso sportivo, conteggiandola nella relativa categoria, oppure richiedere preventivamente una licenza di collezione per superare il limite delle armi comuni.
Riferimenti normativi essenziali
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, articoli 38 e 39;
- Legge 18 aprile 1975, n. 110, in particolare articolo 10;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articoli 13 e 37;
- Decreto ministeriale 14 aprile 1982, articolo 7;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.
Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce la consultazione delle disposizioni vigenti. La classificazione di una singola arma può incidere sul limite applicabile: prima di effettuare un acquisto, superare uno dei limiti indicati o costituire una collezione è opportuno verificare i dati dell’arma e rivolgersi alla Questura o all’autorità di pubblica sicurezza competente.






















