Per trasportare un’arma al poligono occorre possedere un titolo valido che autorizzi il trasporto e mantenerla scarica, custodita in una custodia chiusa e non immediatamente utilizzabile. Il tragitto deve essere collegato a una finalità lecita, come l’allenamento o una gara presso un poligono o campo di tiro autorizzato.
La denuncia di detenzione dell’arma, da sola, non autorizza a trasferirla liberamente. Chi possiede una licenza di porto d’armi in corso di validità può normalmente trasportare le armi nei limiti previsti dalla legge. In mancanza di una licenza valida può essere necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall’autorità di pubblica sicurezza.
Il porto d’armi sportivo consente di andare al poligono?
Sì. La licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo, comunemente chiamata “porto d’armi sportivo”, consente di trasportare le armi per svolgere attività di tiro.
Questa licenza non autorizza però a portare l’arma per difesa personale. Durante il trasferimento l’arma deve trovarsi in condizioni tali da escluderne il pronto impiego.
Come deve essere sistemata l’arma?
Durante il trasporto è opportuno osservare queste precauzioni:
- l’arma deve essere completamente scarica;
- la camera di cartuccia deve essere vuota;
- l’eventuale caricatore deve essere rimosso e scarico;
- l’arma deve essere riposta in una custodia, valigetta o contenitore chiuso;
- le munizioni devono essere conservate separatamente e in modo sicuro;
- l’arma non deve essere immediatamente disponibile per l’impiego.
Smontare l’arma, quando possibile, rappresenta un’ulteriore misura prudenziale, ma non costituisce una regola generale applicabile indistintamente a ogni trasporto.
Dove deve essere collocata in automobile?
È consigliabile sistemare l’arma nella propria custodia e collocarla nel bagagliaio o, comunque, in una parte del veicolo non visibile e non facilmente accessibile ai passeggeri.
Le soste non necessarie dovrebbero essere evitate e le armi non devono essere lasciate incustodite nel veicolo. Se durante il tragitto si verifica il furto o lo smarrimento di un’arma o delle munizioni, occorre avvertire immediatamente l’autorità di pubblica sicurezza.
La legge non impone in ogni situazione di percorrere esclusivamente il tragitto più breve. Il trasferimento deve però essere concretamente giustificabile e coerente con la destinazione dichiarata. Deviazioni prolungate, soste estranee all’attività di tiro o l’abbandono dell’arma nell’automobile possono creare problemi sia sotto il profilo della sicurezza sia nella valutazione dell’affidabilità del titolare.
Quali documenti è opportuno portare?
Durante il viaggio è opportuno avere con sé:
- un documento d’identità valido;
- la licenza di porto d’armi o la specifica autorizzazione al trasporto;
- una copia della denuncia di detenzione dell’arma;
- l’eventuale tessera di iscrizione, convocazione o prenotazione del poligono;
- la documentazione relativa all’arma, se ricevuta legittimamente da un’altra persona.
La copia della denuncia e la documentazione del poligono non sono sempre espressamente richieste durante il trasporto, ma possono facilitare i controlli e dimostrare la provenienza dell’arma e la finalità del viaggio.
Quante armi si possono trasportare?
Il titolare di una valida licenza di porto d’armi può generalmente trasportare fino a sei armi contemporaneamente. Il limite riguarda le armi complete e non deve essere confuso con i limiti previsti per la loro detenzione.
Per trasportare un numero superiore di armi occorre verificare preventivamente la necessità di una specifica licenza o autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza.
Si può portare al poligono un’arma ricevuta in prestito?
È possibile utilizzare un’arma ricevuta legittimamente in comodato quando appartiene a una categoria per la quale il prestito è consentito, come determinate armi destinate all’attività sportiva o venatoria. Chi la riceve deve possedere un titolo valido per trasportarla e utilizzarla.
È prudente predisporre una dichiarazione scritta, firmata dal proprietario, contenente i dati delle parti e gli elementi identificativi dell’arma. Il documento facilita la dimostrazione della legittima provenienza in caso di controllo.
Che cosa accade se il porto d’armi è scaduto?
Un porto d’armi scaduto non può essere utilizzato come titolo per trasportare l’arma al poligono. Prima di spostarla occorre contattare la Questura, il Commissariato o la Stazione dei Carabinieri competente per verificare quale autorizzazione sia necessaria.
Non è consigliabile presentarsi presso un ufficio di polizia portando con sé l’arma senza aver ricevuto preventive istruzioni. Quando necessario, il trasferimento può essere affidato a un armiere o ad altro soggetto autorizzato.
Le armi da collezione possono essere portate al poligono?
La licenza di collezione non consente l’uso ordinario delle armi collezionate. La normativa permette, a determinate condizioni, di trasportarle presso un poligono o campo di tiro autorizzato esclusivamente per effettuare prove tecniche di funzionamento.
Per queste prove è richiesta una preventiva comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza. La verifica può essere effettuata, per ciascuna arma, non più di una volta ogni sei mesi e con un numero massimo di munizioni stabilito dalla legge. Prima dello spostamento è quindi indispensabile chiedere indicazioni alla Questura competente.
Come ci si comporta una volta arrivati?
L’arma deve rimanere scarica e nella custodia fino al momento e nel luogo in cui può essere estratta in sicurezza. All’interno del poligono devono essere osservati il regolamento della struttura e le disposizioni del direttore o dell’istruttore di tiro.
Al termine dell’attività l’arma deve essere controllata, scaricata e nuovamente riposta nella custodia prima di lasciare la linea di tiro.
Un esempio pratico
Un tiratore con licenza sportiva valida può raggiungere il poligono portando la pistola scarica in una valigetta chiusa, con caricatore rimosso e munizioni conservate separatamente. La valigetta viene collocata nel bagagliaio e non viene lasciata incustodita durante il viaggio. Arrivato al poligono, il tiratore estrae l’arma soltanto nell’area consentita e seguendo le istruzioni del responsabile della linea.
Riferimenti normativi essenziali
- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS, articoli 34, 38 e 42;
- Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del TULPS;
- Legge 18 aprile 1975, n. 110, in particolare articoli 8, 20 e 22;
- Legge 18 giugno 1969, n. 323, sul porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo;
- Legge 25 marzo 1986, n. 85, articolo 3;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104;
- prescrizioni dell’autorità di pubblica sicurezza e regolamento del poligono frequentato.
Questa scheda ha finalità esclusivamente divulgative e non sostituisce la consultazione delle disposizioni vigenti. Prima di trasportare un’arma al poligono è necessario verificare la validità del proprio titolo, le eventuali prescrizioni impartite dall’autorità di pubblica sicurezza e il regolamento della struttura di tiro. In caso di porto d’armi scaduto, armi da collezione o situazioni particolari, occorre chiedere preventivamente indicazioni alla Questura competente.






















