VENEZIA: APPROVATO IL CALENDARIO PER LA STAGIONE 2011-2012
Testo tratto da www.nuovavenezia.gelocal.it
VENEZIA. La Giunta ha approvato il calendario 2011/2012 dell’attività venatoria. Un periodo di preapertura è stato individuato il 3, 4, 10, 11 e 17 settembre, quando sarà consentita la caccia (da appostamento) a merlo, tortora, ghiandaia, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia. Il carniere massimo per il merlo è 5 capi, per la tortora 10. Il 3 e 4 settembre sarà consentito il prelievo anche del colombaccio (massimo 10 capi).
Ancora, dal primo al 9 febbraio (esclusi il 3 e il 7; martedì e venerdì vige il blocco) appostamenti consentiti per colombaccio (10 capi), ghiandaia, gazza, cornacchia nera e grigia. L’apertura ufficiale è stata fissata, invece, il 18 settembre e si protrarrà fino al 30 gennaio.
In questo periodo saranno cacciabili: combattente (dal 18.09 al 31.10); starna, fagiano, allodola e quaglia (dal 18.09 al 31.12); tortora e merlo (dal 18.09 al 24.12); beccaccia, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello (dal 18.09 al 19.01); ghiandaia, gazza, cornacchia nera e grigia (dal 18.09 al 14.01); germano reale, folaga, gallinella d’acqua, alzavola, mestolone, moriglione, canapiglia, porciglione, fischione, codone marzaiola, moretta, becaccino, frullino, pavoncella, volpe (dal 18.09 al 30.01); colombaccio (dal 01.10 al 30.01); lepre comune e coniglio selvatico (dal 18.09 al 30.11).
Ancora, dal 1 ottobre al 30 novembre, esclusivamente sulla base di piani di prelievo formulati su censimenti specifici, lepre e pernice bianca, fagiano di monte e coturnice; da 18 settembre al 31 dicembre, solamente nelle aziende agri-turistico-venatorie ed esclusivamente su soggetti provenienti da allevamento, sarà cacciabile la pernice rossa.
Ogni cacciatore può cacciare per 3 giorni a settimana a scelta, con integrazione di due giornate per la fauna migratoria da appostamento a ottobre e novembre. Per quanto concerne i carnieri, sono consentiti: 2 capi giornalieri (massimo 35 stagionali) ad eccezione della lepre; 25 capi giornalieri per la selvaggina migratoria, a seconda della specie con un massimo di 425 capi stagionali ad eccezione di beccaccia e allodola. Quanto agli ungulati (daino, camoscio alpino, capriolo, cervo, muflone) la disciplina spetta alle Province.
L’eventuale gestione a fini venatori del cinghiale verrà autorizzata con successivo provvedimento. Per quanto riguarda la selvaggina stanziale, fatti salvi i piani di abbattimento autorizzati sono previsti limiti per fagiano con 10 capi giornalieri, 100 capi stagionali; starna 5 capi giornalieri, 50 capi stagionali; lepre comune 3 capi giornalieri, 15 capi stagionali. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, in caso di divieto di caccia alla selvaggina migratoria, è consentito l’abbattimento di quaglia, fagiano, lepre, starna e pernice rossa allevate.































