Tratto dal periodico di informazione veterinaria “La Professione Veterinaria” n°33/2009
Ci sono anche divieti e nuovi reati penali nel ddl che ratifica la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvato il 2 ottobre dal Consiglio dei ministri.
Con questo atto normativo, infatti, oltre ad adottare la Convenzione e i suoi principi, il Governo ha introdotto alcune modifiche al Codice Penale, agli articoli 544-bis e 544- ter.
Oggi l’art. 544-bis (Uccisione di animali) del Codice Penale recita: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Il Ministro Frattini ha anticipato che il ddl modifica questo articolo eliminando la parola “crudeltà”.
Di conseguenza anche l’articolo seguente, l’art. 544-ter (Maltrattamento di animali) ne risulta modificato: “Chiunque, senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro”. Reclusione e sanzione amministrativa che il ddl annuncia di aver inasprito.
La stessa pena si applica, come già previsto dal vigente ordinamento, a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena si conferma aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell´animale.
Il taglio della coda e delle orecchie, così come le altre mutilazioni previste dalla Convenzione diventano reato penale ed entrano come tali nel Codice Penale.
Il Disegno di Legge del Governo prevede infatti il sanzionamento di chi sottopone e di chi effettua tagli di code, orecchie, asportazione di unghie o denti per cani e gatti effettuati a scopi non terapeutici.
È il Sottosegretario Francesca Martini a precisarlo: ”Anche il taglio della coda, delle orecchie, e altre mutilazioni non motivate da esigenze terapeutiche, sono diventati reati penali, attraverso la modifica dell’art. 544-ter del Codice Penale».
Rappresentano, cioè maltrattamento e come tali sono puniti con le pene previste dal nuovo articolo 544- ter.
Attualmente le mutilazioni sono regolate dall´Ordinanza 3 marzo 2009 che vieta gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, fatta eccezione – per quanto riguarda il taglio della coda – per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, “sino all´emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia“.
Il ddl di modifica del Codice Penale renderà, una volta varato, inefficace la deroga stabilita dall’Ordinanza per ragioni di standard.
Solo l’intervento chirurgico del medico veterinario per scopo terapeutico non rientra nella fattispecie penale.
“La novità più importante – avverte Frattini – consiste nell´aver introdotto un reato nuovo, quello del traffico illecito di cani e gatti, con particolare riferimento al traffico di cuccioli´´.
L´introduzione del reato di traffico illecito di cani e gatti era stata annunciata dal Ministro Frattini in occasione delle iniziative promosse da Lav, Anmvi e Fnovi per contrastare il fenomeno delle importazioni clandestine in violazione di normative di sanità e tutela animale.
In quella stessa sede, il Ministro degli Esteri assunse l´impegno di ratificare la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia. Il traffico illegale di cani e gatti diventa un reato penale. Il reato si configura quando per ragioni di lucro si introducono in Italia cani e gatti non identificati, senza le necessarie certificazioni sanitarie e senza passaporto.
La pena, che include la reclusione e una multa fino a 15 mila euro, viene aumentata se vittime del traffico sono cuccioli di meno di 8 settimane di vita.
Sanzioni sono previste anche per negozianti (rivendita di cuccioli derivanti dalla filiera illegale) e per i trasportatori. Questi ultimi, ha detto Frattini, perdono la licenza di trasporto dopo reiterate violazioni. Sono previste sanzioni amministrative anche per la mera introduzione in Italia di animali privi dei requisiti richiesti dalla legge.
Così il ministro degli Affari esteri, Franco Frattini: “finalmente, ratifichiamo una Convenzione di Strasburgo del lontano 1987 (la stessa terminologia della Convenzione risente degli anni che sono passati) che introduce norme particolarmente severe per la protezione degli animali da compagnia che riguarda milioni di famiglie italiane”.
Il Ministro Frattini auspica che la ratifica, definita “un´assoluta priorità”, avvenga entro Natale. Il provvedimento è alla firma del Presidente della Repubblica per il successivo passaggio in Parlamento.































