CONTROLLO FAUNISTICO: NUOVO RUOLO PER IL CACCIATORE

La sentenza della Corte Costituzionale aveva di fatto stoppato le azioni di controllo della “fauna invasiva” adesso le osservazioni delle Regioni, acquisite dal Ministero dell’Ambiente, forniscono al Governo la possibilità di modifica dell’articolo 19 della 157/92.

Le Regioni in questi anni hanno utilizzato con beneficio di tutta la collettività il cacciatore, ossia colui che era dotato di licenza per l’esercizio venatorio per applicare l’articolo 19 della legge 157/92, quello che permetteva alle stesse di intervenire, anche con l’uso dell’arma da fuoco, per il controllo delle popolazioni selvatiche che avevano raggiunto la criticità ed impattavano sul patrimonio zootecnico, su suolo, sul patrimonio foresta e/o monumentale, sulle produzioni agricole, ittiche ecc.

Utilizzo del cacciatore a favore della collettività a costo zero vista la disponibilità di volontari tra i cacciatori e la penuria di altro personale dalla norma individuato (guardie forestali, guardie dipendenti delle provincie, guardie comunali o proprietari terrieri dotate di licenza di caccia.
La sentenza della Corte Costituzionale che aveva fatto gioire gli ambientalisti, negava la figura del cacciatore se non rientrante nei precedenti titoli creando di fatto uno stop delle attività al quale si erano ribellate le Regioni, che con lo strumento “cacciatore” a costo zero, erano a riuscite a tamponare le criticità. Alcune tramite i loro uffici legali avevano tentato di dimostrare che gli incaricati erano tutti personale debitamente qualificato allo scopo che aveva sostenuto corsi di caccia di selezione. Ciò nonostante il vuoto normativo rimane.

controllo faunistico caccia specie invasive leggeA questo il Governo intende porre rimedio, fortemente sollecitato dalle Regioni praticamente private di strumento di controllo, modificando il 2° comma dell’articolo 19 della legge e partendo da dalla proposta di modifica suggerita dalle Regioni stesse che così recita:

Art. 19 comma 2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inapplicabilità o i l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali.

Queste ultime potranno altresì avvalersi delle guardie forestali e delle guardie comunali, nonché dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi o di operatori abilitati dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano previa frequenza di appositi corsi validati da Ispra, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali. In caso di abbattimento con arma da fuoco tali figure devono essere munite di licenza per l’esercizio venatorio.

Già alla notizia apparsa su facebook molti si sono scatenati adducendo in sintesi il concetto che si cerca il cacciatore quando fa comodo. Però consideriamo che tale riconoscimento giuridico destinato a coloro che saranno abilitati secondo corsi approvati da ISPRA è ciò che succede in Europa ove la considerazione per il cacciatore che agisce a tutela del bene della collettività ha tutta un’altra visione.

 

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