PIANO STRAORDINARIO DI CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA. SI PARTE.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entra in vigore il Decreto 13 giugno 2023 fortemente voluto dall’attuale governo a fine di gestire e contenere la fauna selvatica.

L’adozione del piano è quinquennale fornisce indicazione per le specie considerate di particolare impatto direttamente applicabili da Regioni e Provincie Autonome.

I principi sono enunciati sono relativi al prelievo che prioritariamente viene definito per classi di sesso ed età. Questo consente di mirare il controllo su femmine e giovani, riducendo di fatto le capacità espansive delle specie oggetto di contenimento e gestione.

Il piano riporta un lungo elenco di possibili strumenti da adottare tra i quali sono compresi utilizzo di reti, gabbie, fucili a canna liscia o rigata, ottiche anche termiche, ad infrarossi o ad intensificazione di luminosità ecc.

L’applicabilità del Piano straordinario per la gestione ed il contenimento della fauna selvatica è anche all’interno delle aree protette, previo il coinvolgimento dell’ente gestore, per la gestione dei rapporti normativi tra la 157/92 e la 394/91, rispettivamente la legge che disciplina la caccia e la legge che disciplina le aree protette.

Le Regioni e le Provincie Autonome definiranno i Piani di Interventi Urgenti entro il 28 dicembre 2023. Detti Piani dovranno definire obiettivi precisi oltre ai tempi per raggiungerli ed effettuare una valutazione critica della gestione che si è adottata. E’ fatto obbligo alle Regioni il trasferimento annuale dei report ad ISPRA cosi da poter ottenere un quadro generale dell’avanzamento nazionale verso gli obiettivi del Piano.

Nell’ottica di un efficace contenimento la norma prevede anche che i Piani messi in atto dalle Regioni e Provincie Autonome comprendano anche interventi preventivi purché correttamente istallati e manutenuti.

Tra coloro che sono identificati come abilitati al controllo ci sono anche i cacciatori che dovranno frequentare corsi specifici aderenti a programmi ISPRA, al fine di uniformarsi ad interventi selettivi di buona efficacia. Oltre ai cacciatori formati saranno autorizzati personale della polizia provinciale e locale, guardie venatorie, corpi forestali, società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative di professionisti, proprietari e conduttori di fondi (abilitati), veterinari in servizio presso la sanità pubblica, abilitati e muniti di licenza di caccia.

Il cinghiale è una delle specie sotto la lente della normativa. In particolare per questa specie i Piani Regionali si dovranno integrare con le strategie di contenimento della PSA ed il contenimento degli stessi dovrebbe comunque attuato in via prioritaria con l’attività venatoria. A seguito degli obiettivi non raggiunti con la caccia questi saranno integrati con i Piani Regionali.
Il documento tratta anche della specie lupo, con i nuovi dati 2022 forniti da ISPRA che ne evidenziano un miglioramento dello stato di conservazione. Si evidenzia che tale miglioramento permetterebbe di superare il divieto totale di deroghe alla rimozione di lupi., contenuto nel piano d’azione pubblicato nel 2002.

Il testo riposta che totale di deroghe alla rimozione di lupi contenuto nel  piano d’azione del 2002. “Eventuali rimozioni di individui di  lupo  – vi si legge – saranno autorizzate seguendo l’iter autorizzativo previsto  dal  decreto  del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, nel pieno rispetto della direttiva Habitat.

 

Collegati alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale >>