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CARNI DI SELVAGGINA E COMMERCIALIZZAZAIONE: LE LINEE GUIDA
Nella conferenza Stato-Regioni sono state approvate le linee guida per coloro che intendono cedere le carni di selvaggina cacciata.
Le linee guida fissano dei punti definiti:
- Per immettere carni di selvaggina sul mercato e commercializzarle è obbligatorio che la macellazione sia effettuata presso un centro di macellazione e lavorazione della selvaggina. È richiesto inoltre che le carcasse avviate alla macellazione presso il centro non siano ammassate e con visceri chiaramente identificabili.
- Nel caso di cessione diretta di piccole quantità, la carcassa o parti di essa, questa può essere ceduta al consumatore finale o ad un dettagliante. La cessione a tali soggetti deve rimanere nell’ambito del territorio regionale e deve essere mantenuta la rintracciabilità. In questo caso le Regioni definiscono se viene imposto il passaggio per il centro lavorazione carni.
- E’ definito che non è possibile la commercializzazione di un selvatico morto per causa di incidente stradale. E’ possibile una deroga a tale disposto nel caso in cui siano previste procedure specifiche per controlli veterinari ante mortem.
- La cessione di selvatici cacciati in stati esteri può essere effettuata solo dopo controllo di centro lavorazioni.
Definito il concetto di piccola quantità per un massimo cedibile di due capi equivalenti all’anno per ogni cacciatore.
Come si calcola il concetto di equivalenza
Cervo adulto = 1 unità
Daino adulto = 0,5 unità
Cinghiale adulto = 0,5 unità
Muflone = 0,33 unità
Camoscio = 0,33 unità
Capriolo adulto = 0,25 unità
Ungulato giovane = metà dell’adulto
Selvatico da piuma = 0,01 unità
Selvatico da pelo = 0,08 unità

































