REFERENDUM CONTRO LA CACCIA. SI RITENTA CON L’AUSILIO DELLA PIATTAFORMA ONLINE
Da alcuni giorni è attiva la piattaforma del Ministero della Giustizia per la raccolta di firme online. Per l’accesso al deposito della firma serve l’autenticazione digitale.
Attivato da parte del Ministero della Giustizia la nuova piattaforma per la firma del referendum, i comitati promotori sono ripartiti alla carica per raccogliere le firme di fatto, l’ennesimo tentativo di raccolta firme per l’abrogazione della caccia in Italia a stare perlomeno ai due quesiti.
Con il primo quesito intendo rendere illegale la pratica della caccia, crudele ed inquinante, non più significativa per l’esistenza dell’essere umano. Il quesito agisce non sull’attuale legge 157/92 ma sull’articolo 19-ter del Regio Decreto del 1931 ripreso dal testo in vigore dal 2004 (Leggi speciali in materia di animali -Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente).
L’altro quesito è un grande cavallo di battaglia, ossia l’abrogazione dell’art. 842 del codice civile che consente l’accesso ai cacciatori ai fondi privati per l’esercizio venatorio.
Le attuali firme depositate non sono molte (quattromila per il primo quesito, duemila per il secondo) ma ci son poco meno di tre mesi di tempo e con il nuovo strumento digitale è difficile fare previsioni. Le firme raccolte con lo strumento digitale si sommeranno poi a quelle raccolte nei tradizionali gazebo.
Al termine dei tre mesi le firme raccolte sono sottoposte al doppio controllo dell’Ufficio Centrale di Cassazione e della Consulta e se validate nel numero non inferiore alle cinquecentomila, il Presidente della Repubblica può indire la consultazione referendaria.