CALENDARIO VENATORIO LAZIO 2026/2027: IL TAR RESPINGE IL RICORSO CONTRO LA REGIONE

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha rigettato la richiesta di sospensiva presentata dalle associazioni ambientaliste. Confermata, in questa fase cautelare, la validità del calendario venatorio regionale per la stagione 2026/2027.

Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensione del calendario venatorio del Lazio 2026/2027, oggetto di un ricorso presentato da alcune associazioni naturalistiche. La decisione è contenuta nell’ordinanza n. 4903/2026 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta.

Il ricorso contestava il decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 giugno 2026, n. T00090, relativo al “Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2026/2027”, oltre agli atti conseguenti.

Nel procedimento si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio e la Federazione Italiana della Caccia (Federcaccia).

Il TAR: non dimostrata l’illegittimità del calendario

Alla base della decisione del TAR c’è, in particolare, la valutazione sull’assenza di sufficienti elementi per sostenere la richiesta cautelare.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, non sarebbe stata dimostrata l’illegittimità dell’azione amministrativa né l’“implausibilità” della calendarizzazione faunistico-venatoria predisposta dalla Regione Lazio per la stagione 2026/2027.

Il Tribunale richiama inoltre il principio secondo cui l’onere di dimostrare tali profili ricade sulle associazioni che hanno promosso il ricorso.

Un passaggio particolarmente rilevante dell’ordinanza riguarda il parere dell’ISPRA. Il TAR precisa infatti che il semplice discostamento dell’amministrazione dal parere dell’Istituto, pur trattandosi di un parere obbligatorio, non sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare l’illegittimità del calendario.

Il precedente del Consiglio di Stato

Nella propria motivazione il TAR del Lazio richiama espressamente una recente pronuncia del Consiglio di Stato, la sentenza n. 6600 del 24 agosto 2026.

Il precedente assume particolare importanza perché affronta il tema dell’onere probatorio nei contenziosi riguardanti i calendari venatori e del rapporto tra le decisioni delle amministrazioni regionali e i pareri dell’ISPRA.

Il principio richiamato dal TAR è, in sostanza, che la contestazione di un calendario venatorio non può fondarsi esclusivamente sulla sua difformità rispetto al parere ISPRA: chi impugna il provvedimento deve fornire elementi concreti per dimostrarne l’illegittimità o l’inadeguatezza.

La decisione del TAR Lazio rappresenta quindi un passaggio significativo nell’attuale contenzioso sulla stagione venatoria 2026/2027.

Federcaccia: «Un risultato concreto per i cacciatori del Lazio»

La decisione è stata accolta positivamente da Federcaccia.

Il presidente nazionale Massimo Buconi ha definito il pronunciamento un “altro risultato concreto ottenuto a favore dei cacciatori italiani, questa volta del Lazio”, sottolineando il lavoro svolto dalla Federazione nei procedimenti riguardanti l’applicazione della normativa sulla caccia.

Buconi ha inoltre evidenziato il richiamo esplicito del TAR alla recente sentenza del Consiglio di Stato, sostenendo che tale pronuncia conferma l’importanza dei principi giuridici affermati in quella sede.

Secondo il presidente nazionale di Federcaccia, la decisione del TAR confermerebbe inoltre le aspettative espresse dalla Federazione dopo la sentenza del Consiglio di Stato, in particolare rispetto ai possibili riflessi sui futuri calendari venatori e sui contenziosi ancora aperti.

Calendario venatorio Lazio 2026/2027: le principali date

Con il calendario regionale attualmente oggetto del contenzioso, le principali date previste per le diverse specie sono le seguenti:

  • Allodola: dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026.
  • Alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, porciglione e volpe: dal 20 settembre 2026 al 31 gennaio 2027.
  • Beccaccia, cesena, cinghiale, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello: dal 1° ottobre 2026 al 31 gennaio 2027.
  • Coniglio selvatico: dal 20 settembre al 31 dicembre 2026.
  • Lepre: dal 20 settembre al 6 dicembre 2026.
  • Quaglia: dal 20 settembre al 31 ottobre 2026.
  • Starna: dal 1° ottobre al 30 novembre 2026.

Cosa significa la decisione del TAR

Il pronunciamento del TAR Lazio riguarda la fase cautelare del procedimento e, quindi, la richiesta di sospensione del calendario. La decisione non va confusa con una pronuncia definitiva sul merito di ogni singola contestazione sollevata nel ricorso.

Sul piano immediato, tuttavia, il rigetto della domanda cautelare rappresenta un passaggio favorevole alla Regione Lazio e alle parti che hanno difeso il calendario, consentendo al provvedimento regionale di mantenere la propria efficacia in questa fase.

Per il mondo venatorio laziale, il pronunciamento assume quindi particolare rilievo anche alla luce del precedente del Consiglio di Stato citato espressamente dal TAR.

Il nodo del rapporto tra Regioni, ISPRA e calendario venatorio

La vicenda riporta al centro dell’attenzione uno dei temi più discussi negli ultimi anni: il rapporto tra le decisioni delle Regioni, i pareri dell’ISPRA e i ricorsi promossi dalle associazioni ambientaliste contro i calendari venatori.

La decisione del TAR Lazio evidenzia che la difformità rispetto al parere ISPRA, da sola, non è stata ritenuta sufficiente per dimostrare l’illegittimità del provvedimento regionale nel giudizio cautelare.

Il contenzioso resta comunque un terreno di confronto importante per la gestione della fauna selvatica e per la definizione delle modalità e dei periodi dell’attività venatoria.

In sintesi

Il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di sospensiva contro il calendario venatorio regionale 2026/2027. Nel motivare la decisione, il Tribunale ha sottolineato la mancanza di sufficienti elementi per dimostrare, in questa fase, l’illegittimità dell’azione amministrativa e l’implausibilità della calendarizzazione.

Il TAR ha inoltre richiamato la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 6600/2026, rafforzando il rilievo del principio secondo cui la semplice difformità dal parere ISPRA non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’illegittimità del calendario.

Per i cacciatori del Lazio si tratta dunque di un esito favorevole sul piano cautelare, mentre la vicenda giudiziaria dovrà essere seguita negli eventuali successivi sviluppi.