CACCIA ALL’ALLODOLA IN PIEMONTE, IL TAR ACCOGLIE SOLO IN PARTE IL RICORSO ANIMALISTA
Il Tribunale amministrativo interviene sul calendario venatorio 2026/2027 e dispone la sospensione di alcune previsioni relative ad allodola e pernice bianca. Respinta, invece, la richiesta di bloccare più ampiamente l’attività venatoria regionale.
Il calendario venatorio del Piemonte per la stagione 2026/2027 resta in vigore, ma con alcune modifiche imposte dal giudice amministrativo. Il TAR Piemonte ha infatti accolto solo parzialmente la richiesta cautelare presentata dalle associazioni animaliste, intervenendo su specifiche disposizioni riguardanti l’allodola e la pernice bianca.
La decisione non determina dunque una sospensione generale della caccia in Piemonte. L’ordinanza incide su singoli aspetti del calendario regionale, mentre le altre disposizioni restano operative.
Il punto centrale della pronuncia riguarda il rapporto tra le previsioni approvate dalla Regione e le indicazioni contenute nel parere dell’ISPRA, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Allodola, ridotto il prelievo previsto dal calendario
È soprattutto sulla caccia all’allodola che si concentra una delle parti più rilevanti dell’ordinanza.
Il TAR ha sospeso la disposizione del calendario venatorio nella parte relativa al numero di capi prelevabili, limitatamente a quanto eccede i quantitativi indicati dall’ISPRA.
La decisione, quindi, non equivale a un divieto assoluto di caccia all’allodola. Il provvedimento interviene invece sul limite di prelievo previsto dalla Regione, imponendo il rispetto della soglia indicata nel parere dell’Istituto.
È un passaggio che riporta al centro una questione ricorrente nella definizione dei calendari venatori: quale margine abbiano le Regioni nel discostarsi dalle indicazioni tecniche dell’ISPRA e quali motivazioni debbano eventualmente essere fornite per giustificare scelte differenti.
Stop alla caccia alla pernice bianca
L’altra specie interessata dall’intervento del TAR è la pernice bianca.
Anche in questo caso il Tribunale ha disposto la sospensione della relativa previsione del calendario, rilevando, nella fase cautelare, la necessità di intervenire a tutela della specie.
La decisione viene motivata anche con riferimento al rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per l’interesse alla conservazione delle specie coinvolte.
Si tratta tuttavia di una pronuncia cautelare. Questo significa che il TAR non ha ancora definito nel merito tutte le questioni sollevate dalle associazioni ricorrenti. L’ordinanza stabilisce, nell’immediato, quali disposizioni debbano essere sospese in attesa dei successivi sviluppi del procedimento.
Il ricorso: cosa chiedevano le associazioni animaliste
Il ricorso è stato presentato da ENPA, OIPA Italia, PAN – Pro Natura Animali e Federazione Nazionale Pro Natura, che hanno contestato diversi aspetti del calendario venatorio approvato dalla Regione Piemonte.
Le associazioni avevano chiesto al giudice amministrativo di intervenire sulle disposizioni ritenute lesive degli interessi di tutela della fauna selvatica.
Il TAR, però, non ha accolto integralmente la richiesta cautelare.
La pronuncia assume quindi un significato preciso: alcune contestazioni sono state ritenute meritevoli di un intervento immediato, mentre per il resto la domanda di sospensione è stata respinta.
È proprio questo l’elemento che impedisce di parlare di una bocciatura complessiva del calendario venatorio piemontese.
Il calendario venatorio resta operativo
La Regione Piemonte aveva approvato il calendario venatorio 2026/2027 con la deliberazione del 9 giugno 2026, n. 2-2646.
Il provvedimento stabilisce le specie cacciabili, i periodi di prelievo, le giornate e gli orari di caccia e i carnieri giornalieri e stagionali.
Il calendario è stato inoltre interessato da successivi interventi e aggiornamenti, compresi quelli riguardanti la gestione del cinghiale nel quadro delle misure adottate per fronteggiare la peste suina africana.
L’ordinanza del TAR non cancella questo impianto normativo.
Per le specie e le modalità di caccia non interessate dalla decisione cautelare, le disposizioni regionali restano quindi applicabili.
Il nodo del parere ISPRA
La vicenda piemontese ripropone una delle questioni più controverse nel confronto sulla gestione della fauna selvatica.
Nella predisposizione dei calendari venatori, le Regioni sono chiamate a confrontarsi con i pareri tecnico-scientifici dell’ISPRA. Il punto di maggiore discussione nasce quando le disposizioni regionali si discostano dalle indicazioni dell’Istituto.
Nel caso piemontese, proprio questo aspetto è diventato determinante per le due specie interessate dall’ordinanza.
La questione non riguarda soltanto il numero di capi abbattibili. Alla base del contenzioso vi è infatti un tema più ampio: l’equilibrio tra programmazione dell’attività venatoria, conservazione delle popolazioni selvatiche e valutazioni scientifiche sulla sostenibilità del prelievo.
Allodola e pernice bianca, una storia già segnata dal contenzioso
Non è la prima volta che allodola e pernice bianca finiscono al centro di una controversia giudiziaria in Piemonte.
Le due specie erano già state coinvolte in precedenti contenziosi relativi alle norme regionali sulla tutela della fauna selvatica. La materia era arrivata anche davanti alla Corte costituzionale.
Nel 2019 la Consulta aveva dichiarato non fondate alcune delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle disposizioni regionali che prevedevano forme di maggiore tutela per determinate specie, tra cui allodola e pernice bianca.
Il nuovo ricorso dimostra quindi come il confronto sulla gestione venatoria di queste specie sia tutt’altro che concluso.
Cosa cambia adesso per i cacciatori piemontesi
Sul piano pratico, la pronuncia del TAR produce effetti circoscritti ma immediati.
Per l’allodola viene ridimensionato il prelievo rispetto alla previsione regionale contestata, nei limiti stabiliti dall’ordinanza. Per la pernice bianca viene invece sospesa la possibilità di prelievo oggetto della contestazione.
Per il resto, il calendario venatorio piemontese continua a trovare applicazione.
Per i cacciatori sarà quindi fondamentale attenersi alle disposizioni aggiornate dalla Regione e alle eventuali comunicazioni successive all’ordinanza del TAR, evitando di fare riferimento esclusivamente alla versione originaria del calendario.
La partita giudiziaria non è ancora chiusa
La decisione del TAR rappresenta un passaggio importante, ma non mette necessariamente la parola fine alla vicenda.
Il carattere cautelare dell’ordinanza lascia infatti aperta la fase successiva del procedimento, nella quale potranno essere esaminate nel merito le diverse contestazioni contenute nel ricorso.
Per ora, il quadro è dunque definito da due elementi: il TAR ha accolto solo in parte le richieste delle associazioni animaliste e ha limitato alcune disposizioni relative ad allodola e pernice bianca; contemporaneamente, non ha disposto uno stop generale alla stagione venatoria piemontese.
Una distinzione importante, soprattutto in un dibattito nel quale le notizie relative ai ricorsi sui calendari venatori vengono spesso interpretate come vere e proprie sospensioni dell’attività di caccia.
In Piemonte, almeno per ora, non è così: la stagione venatoria prosegue, ma con i correttivi imposti dal giudice amministrativo sulle due specie interessate dall’ordinanza.
































